Corte dei Conti Liguria, Sentenza n 50 del 18 giugno 2024
Nella fattispecie in analisi, la questione controversa riguarda l’uso di strumenti di pagamento elettronico per le spese economali.
La Sezione rileva che le spese effettuate con tali modalità devono essere rendicontate secondo le stesse regole previste per il fondo economale. In particolare, è opportuno creare un fondo economale dedicato intestato al titolare della carta o, in alternativa, rendere conto dell’uso della carta come sub-conto del Fondo economale. Tale rendicontazione deve avvenire con una frequenza che consenta al Responsabile del Servizio finanziario di effettuare i controlli necessari, verificando che i giustificativi di pagamento corrispondano agli estratti conto mensili. Peraltro, il sub-conto e la documentazione contabile devono essere allegati alla contabilità economale e trovare riscontro nella contabilità dell’Ente, permettendo così i controlli interni ed esterni. Inoltre, viene sottolineato che l’incremento dell’uso di tali modalità di pagamento deve essere regolamentato in modo da risalire all’ordinatore della spesa, alle modalità, alla tipologia delle spese e alla loro motivazione, attraverso la resa di un conto autonomo o di un sub-conto. In mancanza di queste disposizioni, potrebbero verificarsi abusi a causa dell’impossibilità di effettuare un controllo accurato delle spese. Inoltre, il titolare della carta ha specifici obblighi di sicurezza per la custodia e l’uso della stessa, e la violazione di tali obblighi può comportare responsabilità amministrativa e contabile, in caso di smarrimento o uso non autorizzato o fraudolento.
Dunque, è necessario che, in linea di principio, il titolare della carta sia l’unico autorizzato a utilizzarla e debba rendere conto della sua gestione, almeno come sub-conto del Fondo economale. Infine, la Sezione precisa che le spese come quelle in questione non possono essere semplicemente incluse nel conto dell’Economo senza la rendicontazione del soggetto Responsabile della gestione del denaro pubblico.






