Utilizzo della denominazione parafarmacia e di una croce di diverso colore

Nella Sentenza n. 8297 del 12 luglio 2021 del Tar Lazio, i Giudici si esprimono sull’utilizzo della denominazione parafarmacia e di una croce di colore diverso. I Giudici chiariscono che è vietato l’utilizzo di denominazioni e simboli che siano potenzialmente idonei ad indurre i consumatori in equivoco circa la natura di farmacia dell’esercizio e che deve ritenersi senz’altro tale il contestuale utilizzo della denominazione “farmacia” e della croce di colore verde. Al contrario, invece, l’utilizzo della denominazione “parafarmacia” e di una croce di diverso colore, come il colore blu, da un lato, non è vietata dalle fonti normative, e dall’altro, non risulta nemmeno idonea ad ingenerare alcuna confusione nei consumatori ai fini dell’individuazione della esatta tipologia di servizio.