Nella Delibera n. 5 del 9 aprile 2019 della Corte dei conti Autonomie, la Sezione chiarisce che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del “Codice della Strada”, che gli Enti possono destinare, ai sensi dell’art. 208 del Dlgs. n. 285/1992, al “Fondo risorse decentrate” per gli incentivi monetari da corrispondere al personale della Polizia locale impegnato in Progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla Sicurezza urbana e stradale, non può essere utilizzata ad integrazione del “Fondo per il lavoro straordinario”. I predetti proventi sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, ad eccezione della quota eccedente le riscossioni dell’esercizio precedente per la parte eventualmente confluita, in aumento, nel “Fondo risorse decentrate” e destinata all’incentivazione di specifiche unità di personale di Polizia locale effettivamente impegnate, nell’ambito dei suddetti Progetti, in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro. Ai fini del rispetto dell’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, l’ammontare del “Fondo per il lavoro straordinario” non può essere maggiorato della percentuale di aumento derivante dai rinnovi contrattuali allo scopo di rendere omogenee le basi di riferimento temporale applicabili a ciascuna delle componenti del trattamento economico accessorio soggetta al medesimo vincolo di spesa.




