Utilizzo temporaneo della cassa vincolata per spese di investimento in caso di indisponibilità di cassa libera

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 99 del 16 aprile 2025

Un Comune ha chiesto se, in caso di indisponibilità di cassa libera dovuta a ritardi nei trasferimenti statali o regionali, fosse possibile utilizzare le somme vincolate per effettuare pagamenti di spese correnti o di investimento, senza dover necessariamente ricorrere all’anticipazione di tesoreria e al conseguente pagamento di interessi passivi. In particolare, chiedeva se fosse possibile gestire la cassa vincolata considerando anche gli importi relativi a contributi già spesi ma non ancora incassati. La Sezione ha ritenuto la richiesta ammissibile e ha chiarito che, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 6, comma 6-octies, della Legge n. 95/2024 (di conversione del Dl. n. 60/2024), sono soggette a vincolo di cassa esclusivamente le somme derivanti da mutui, prestiti e trasferimenti aventi una specifica destinazione, come precisato anche dall’art. 187, comma 3-ter, del Dlgs. n. 267/2000 e dall’Allegato 4/2 al Dlgs. n. 118/2011. È stato affermato che l’utilizzo della cassa vincolata per pagare spese di investimento è consentito in presenza di obbligazioni esigibili e di indisponibilità di cassa libera, per evitare ritardi nei pagamenti e il rischio di dover sostenere costi aggiuntivi per interessi passivi derivanti dall’anticipazione di tesoreria prevista dall’art. 222 del Tuel. Tuttavia, l’impiego della cassa vincolata deve essere limitato nel tempo e deve essere accompagnato dall’obbligo di ricostituire integralmente le somme utilizzate, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento o prima, qualora necessario per garantire i pagamenti legati alle destinazioni originarie delle risorse. Ai sensi dell’art. 195 del Tuel, l’utilizzo delle risorse vincolate per spese correnti è ammesso solo entro il limite dell’anticipazione di tesoreria autorizzata con apposita delibera di Giunta. Per le spese di investimento, invece, non sono richieste limitazioni particolari, a condizione che siano rispettate le finalità previste e l’obbligo di reintegro. La Sezione ha, infine, precisato che i vincoli di cassa non devono essere interpretati in senso rigidamente statico, ma funzionali a garantire il regolare adempimento delle obbligazioni; pertanto, è ammesso l’utilizzo della liquidità vincolata per pagamenti urgenti di spese di investimento già programmate e autorizzate, anche se in attesa dei relativi trasferimenti. In conclusione, la Sezione ha statuito che il Comune può utilizzare la cassa vincolata per coprire spese di investimento esigibili in assenza di cassa libera, purché tale utilizzo sia temporaneo, deliberato formalmente, e seguito dalla ricostituzione delle risorse vincolate entro il termine massimo di fine esercizio, ai sensi degli artt. 195 e 222 del Tuel e delle regole contabili stabilite dall’Allegato 4/2 del Dlgs. n. 118/2011.

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