Nella Sentenza n. 6 del 4 gennaio 2018 della Ctr Lazio, la questione controversa in esame ha come oggetto l’avviso di accertamento emesso da una Società, Concessionaria del “Servizio di accertamento e riscossione” dell’’Ici, anno 2006, per conto di un Comune. La Suprema Corte pone in evidenza che, ai sensi dell’art. l, comma 2, del Dlgs. n. 504/92, il presupposto dell’Ici “è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa”. Dunque, le cavee i terreni estrattivi, secondo i Giudici di legittimità, per la loro intrinseca natura non sono certamente immobili, ma neppure possono includersi, in ragione della loro destinazione alla ricerca e alla coltivazione di sostanze minerali, nella categoria di terreni agricoli e, da ciò deve dedursi la non assoggettabilità all’Imposta. I terreni destinati a cavae i terreni estrattivi costituiscono una categoria di terreni a sé e non rientrano nelle categorie di immobili per i quali la legge istitutiva dell’Ici ha previsto la tassazione.