Tar Lombardia, Sentenza n. 1697 del 5 giugno 2024
Nella Sentenza in epigrafe indicata, la questione controversa riguarda la valutazione della sostenibilità dell’offerta da parte della Stazione appaltante, la quale deve assicurarsi che tale valutazione non comporti una perdita per il contraente. I Giudici chiariscono che la Stazione appaltante, nella valutazione di sostenibilità dell’offerta, deve prima di tutto verificare che questa non comporti una perdita per il contraente. In caso contrario, si rischierebbe di permettere la presentazione di offerte predatorie, confidando nella solidità finanziaria del gruppo o della Società offerente, con il conseguente rischio di marginalizzazione degli operatori economici più deboli e la violazione del principio di concorrenza. In questo contesto, si deve ritenere che il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dalla controinteressata sia stato condotto in maniera non corretta, poiché la Stazione appaltante non ha effettuato tutti gli approfondimenti necessari per accertare l’effettiva sostenibilità economica di tale offerta.