Valutazione delle offerte tecniche: limiti alla sindacabilità del giudizio espresso dalla Commissione giudicatrice

Nella Sentenza n. 6058 del 2 settembre 2019 del Consiglio di Stato, i Giudici chiariscono che va annullata con rinvio al Giudice di primo grado la Sentenza del Tar che ha dichiarato inammissibile l’impugnazione dell’esito di una gara pubblica per la non corretta valutazione delle offerte tecniche sul rilievo dell’insindacabilità giurisdizionale dell’attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice senza però in alcun modo supportare tale affermazione con una almeno sintetica disamina circa il contenuto delle censure tecniche. Tuttavia, i Giudici precisano che il sindacato del Giudice amministrativo sull’esercizio della propria attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della Pubblica Amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale Organo. Le censure che attengono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il Giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 del Cpa, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica. Quindi, per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto.