Valutazione dell’offerta tecnica: la Commissione deve attenersi ai criteri fissati nella lex specialis

Nella Delibera n. 226 del 4 marzo 2020 dell’Anac, viene chiesto un parere relativo ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l’affidamento, in concessione, del servizio di gestione ed erogazione di bevande calde, fredde, snack e altri generi alimentari, mediante l’installazione di distributori automatici. L’Anac chiarisce che la Commissione giudicatrice, in sede di attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica, non può procedere alla disapplicazione della lex specialis, ivi compresi i criteri di valutazione delle offerte. Nel caso in cui un concorrente offra prodotti che non presentano le caratteristiche tecniche richieste dalla legge di gara come miglioria dell’offerta, non può dispiacersi della mancata attribuzione del punteggio tecnico contemplato per tale voce, laddove non abbia manifestato in fase di gara il possesso di caratteristiche tecniche equivalenti rispetto a quelle sottese alla previsione del criterio di valutazione (nel caso di specie, richiesta del possesso della classe energetica A o superiore per i distributori automatici). In ogni caso, la valutazione sull’equipollenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti rientra nella competenza esclusiva della Stazione appaltante e non può essere effettuata dall’Autorità.