Valutazioni della Commissione giudicatrice: sono sottratte al sindacato di legittimità

Nella Delibera n. 121 del 13 febbraio 2019 dell’Anac, una Società chiede un parere sulla procedura di gara in questione (procedura negoziata previa consultazione di operatori economici abilitati sul Mepa per l’affidamento dei “Servizi di pulizia ed igiene ambientale degli Uffici comunali centrali e periferici, del cimitero comunale, della pinacoteca e della biblioteca comunale” per 12 mesi), nella quale l’istante contesta la legittimità dell’operato della Commissione giudicatrice che, in sede di valutazione delle offerte tecniche, avrebbe attribuito coefficienti diversi a parità di prestazioni offerte dai concorrenti, giungendo ad assegnare punteggi privi di logica e giustificazione, in contrasto con i principi di trasparenza, correttezza e non discriminazione che presidiano l’affidamento dei contratti pubblici. L’Anac rileva che le valutazioni effettuate dalle Commissioni di gara, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti ovvero, ancora, salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione, non  essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile. Il Giudice amministrativo non può sostituire, in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri, le proprie valutazioni a quelle effettuate dall’Autorità pubblica, quando si tratti di regole (tecniche) attinenti alle modalità di valutazione delle offerte. Nel caso di specie, il disciplinare di gara, soprattutto per quanto attiene ai criteri di valutazione di tipo qualitativo, ha puntualmente descritto ciascun criterio e sub-criterio, fornendo altresì i relativi criteri motivazionali. In questo ambito, il numero delle unità di personale da impiegare e alcuni tipi di migliorie, quali quelle offerte dalla Società istante, non costituiscono gli unici fattori di preferenza, ma sono indicati espressamente a mero titolo esemplificativo, facendo quindi salva la possibilità di valutare, nell’ambito dell’offerta, anche gli altri aspetti elencati nel criterio motivazionale stesso. Quindi, nei limiti dell’apprezzamento consentito all’Autorità, i giudizi valutativi espressi nei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice non evidenziano la presenza di illogicità manifeste o evidenti errori e incoerenze nella procedura valutativa e nei relativi esiti.