Nella Delibera n. 1203 del 23 novembre 2016 dell’Anac, un’azienda ha richiesto un parere in ordine ad un appalto per la progettazione esecutiva di lavori e fornitura dei veicoli per la realizzazione di un sistema filoviario a guida vincolata, con specifico riferimento alla possibilità di procedere ad una variante in corso d’esecuzione, per la sostituzione dei veicoli filoviari e per il conseguente adattamento delle opere infrastrutturali, rispetto a quanto dedotto nel contratto d’appalto.
L’Anac rileva che la possibilità di procedere a varianti contrattuali, nel caso contemplato dall’art. 132, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 163/06, è subordinata alla sussistenza delle seguenti circostanze:
- materiali, componenti e tecnologie innovativi, non esistenti al momento della progettazione;
- nuove tecnologie che determinano significativi miglioramenti della qualità dell’opera o sue parti;
- utilizzo delle nuove tecnologie che non altera l’impostazione progettuale (non deve trattarsi di variante sostanziale);
- tale utilizzo non comporta un aumento del costo.
L’accertamento della sussistenza dei presupposti legittimanti il ricorso alla variante ex art. 132, comma 1, lett. b), è demandato alla stazione appaltante (per i lavori, la norma fa espresso riferimento al Direttore dei lavori ed al Rup). Resta fermo che, come chiarito dalla norma, non può esservi alcun aumento di costo, posto che si tratta di una variante finalizzata a consentire l’utilizzo di innovazioni tecnologiche introdotte dopo la stipula del contratto, senza alterarne l’impostazione originaria.