Variazioni rendita catastale: non si applicano quando si tratti di modifiche dovute a correzioni di errori materiali di fatto

Nella Sentenza n. 20463 del 28 agosto 2017 della Corte di Cassazione, viene sollevato da parte di un contribuente la violazione dell’art. 18, comma 3, della Legge n. 388/00, e dell’art. 74 della Legge n. 342/00. In particolare, il contribuente sostiene che, nel caso di specie, la retrodatazione della rettifica della rendita (sollecitata attraverso la procedura “Docfa”) era dipesa da un errore di fatto che giustifica pienamente la retrodatazione della rendita e, dunque, il diritto al rimborso del Tributo corrisposto sulla base della rendita determinata in modo erroneo.

La Suprema Corte chiarisce che le variazioni della rendita catastale hanno efficacia a decorrere dall’anno successivo alla data in cui sono annotate negli atti catastali e non si applicano quando si tratti di modifiche dovute a “correzioni di errori materiali di fatto, anche se sollecitate all’Ufficio dal contribuente”.