Nella Delibera n. 710 del 24 luglio 2018 dell’Anac, la questione controversa riguarda una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del Dlgs. n. 50/2016, per l’affidamento del Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di realizzazione, direzione lavori, contabilità e misura relativo a “Interventi di mitigazione del rischio da valanga: potenziamento opere ferma neve”. In particolare, l’Autorità si esprime sulla legittimità dell’esclusione di un concorrente dalla gara che presenta le giustificazioni a sostegno della congruità dell’offerta con ritardo rispetto al termine fissato dalla stazione appaltante. L’Anac sostiene che la funzione essenziale del sub-procedimento di verifica di congruità è di apprezzare l’idoneità e l’adeguatezza dell’offerta sospettata di anomalia ai fini della corretta esecuzione dell’appalto. Funzione che può realizzarsi solo con il pieno contraddittorio, unico presupposto la cui violazione può inficiare la successiva valutazione dell’offerta da parte dell’Amministrazione appaltante. Quindi, per tale ragione il procedimento di verifica della congruità dell’offerta deve essere improntato alla massima collaborazione tra l’Amministrazione aggiudicatrice e l’offerente, quale strumento per l’effettiva instaurazione del contraddittorio e per il concreto apprezzamento dell’adeguatezza dell’offerta. In tale contesto di fondo, ciò che prima di tutto rileva è il dato sostanziale dell’anomalia o meno dell’offerta, per cui deve escludersi che la mancata – ovvero tardiva – produzione delle giustificazioni possa comportare automatica esclusione del concorrente interessato, essendo la stazione appaltante comunque tenuta a valutare la sostanza dell’offerta, sulla scorta della documentazione in atti. Tuttavia, nel caso in esame la stazione appaltante, ipotizzando la tardività delle giustificazioni, ha disposto in via automatica l’esclusione del concorrente sulla base di un dato puramente formale e senza alcuna analisi sostanziale sulla congruità o meno dell’offerta interessata. Secondo l’Anac, la stazione appaltante avrebbe dovuto e potuto valutare quest’ultima nella sostanza, tenendo conto anche delle giustificazioni comunque pervenute prima della riunione prefissata per la loro valutazione.




