Tar Lombardia, Sentenza n. 1839 del 23 dicembre 2024
Nel caso in questione, la questione controversa riguarda i principi che regolano la verifica di congruità di un’offerta negli appalti pubblici. I Giudici chiariscono che questo processo serve a valutare la serietà e affidabilità complessiva dell’offerta, verificando se l’Impresa può eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte. Questo accertamento mira a evitare rischi di esecuzioni irregolari o di qualità inferiore, che potrebbero generare contestazioni o problemi.
La verifica si concentra sull’offerta nel suo complesso e non su singoli dettagli. Si cerca di capire se l’offerta sia globalmente affidabile, senza focalizzarsi su singole voci di prezzo. La motivazione del giudizio varia: se l’Amministrazione ritiene inadeguate le giustificazioni fornite dall’Impresa, deve motivare approfonditamente l’esclusione. Al contrario, se accetta le giustificazioni, non è necessario un grande sforzo motivazionale. La valutazione di anomalia è una prerogativa tecnica dell’Amministrazione, che deve tutelare l’interesse pubblico. Questa valutazione è in genere sottratta al controllo del Giudice amministrativo, a meno che non sia palesemente illogica, irragionevole o arbitraria. Il Giudice infatti può solo verificare che la valutazione sia coerente e ben motivata, ma non può condurre una verifica autonoma sull’anomalia. Se l’Amministrazione ha motivato il giudizio in modo ragionevole e basato su dati non errati, il ricorso contro tale valutazione viene respinto.
In conclusione, i Giudici statuiscono che la verifica di congruità dell’offerta è un giudizio tecnico complessivo, affidato alla discrezionalità dell’Amministrazione, e sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o errori evidenti.