Versamento contributi all’Inps da parte delle P.A.: sospensione del termine di prescrizione

L’Inps, con la Circolare n. 122 del 6 settembre 2019, ha fornito alle Amministrazioni iscritte alle Casse pensionistiche della gestione pubblica chiarimenti in merito alla prescrizione dei contributi dovuti.

La Circolare, in attuazione di quanto previsto dall’art. 19 del Dl. n. 4/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 26/2019 (che ha introdotto, all’art. 3 della Legge n. 335/1995, il comma 10-bis, che dispone la sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione obbligatoria, previsti dai commi 9 e 10 del medesimo articolo), rinvia al 31 dicembre 2021 la sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione obbligatoria dovuta dalle P.A., per i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014.

La sospensione dei termini di prescrizione si applica alla sola contribuzione dovuta alle gestioni previdenziali amministrate dall’Inps, quindi alla Cassa pensioni dipendenti Enti Locali (Cpdel), alla Cassa pensioni insegnanti di Asilo e di Scuole elementari parificate (Cpi), alla Cassa pensioni sanitari (Cps), alla Cassa Ufficiali giudiziari (Cpug) e alla Cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (Ctps).

Sono invece escluse le contribuzioni pertinenti a:

•   Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld);

•   Fondi esonerativi e sostitutivi della assicurazione generale obbligatoria;

•   Fondi per l’erogazione dei trattamenti di previdenza (Tfr/Tfs) ai dipendenti pubblici (Fondo ex Inadel ed ex Enpas).

Destinatari della disposizione sopra richiamata sono:

•   le Amministrazioni dello Stato, compresi gli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e le Istituzioni educative. Sono da comprendere in questo ambito anche le Accademie e i Conservatori statali;

•   le Aziende e Amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo;

•   le Regioni, le Province, i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Comunità montane e loro Consorzi e Associazioni;

•   le Istituzioni universitarie;

•   gli Istituti autonomi case popolari;

•   le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;

•   gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;

•   le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale;

•   l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran);

•   le Agenzie di cui al Dlgs. n. 300/1999.

Sono altresì ricomprese nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni le Ipab, le Aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp) istituite dalle Regioni, nonché la Banca d’Italia, la Consob e, in linea generale, le Autorità indipendenti, così qualificate in conformità al Parere n. 260/1999 del Consiglio di Stato, nonché le Università non statali legalmente riconosciute qualificate Enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria (Cassazione SS.UU., Sentenze n. 1733/1996 e n. 5054/2004; Consiglio di Stato, Sentenza n. 841/2010).

Pertanto, la contribuzione dovuta alle Casse pensionistiche sopra indicate, per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014, può essere versata entro il 31 dicembre 2021, e quella per periodi che decorrono dal 1° gennaio 2015 è soggetta ai termini ordinari di prescrizione quinquennali, mentre i versamenti riguardanti dicembre 2015 potranno essere effettuati secondo i termini ordinari di prescrizione, entro il 18 gennaio 2021.