Vincolo di cassa

Corte dei conti Abruzzo, Delibera n. 42 del 21 febbraio 2024

Nella fattispecie in esame, la Sezione rileva come il riconoscimento del vincolo di cassa si renda funzionale a garantire la effettiva attuazione delle finalità perseguite dalle norme e fatte proprie dagli Enti Locali, in quanto assicura la disponibilità delle necessarie risorse per far fronte prontamente agli interventi programmati. Dunque, si sottolinea la necessità del corretto calcolo della cassa vincolata, tenuto anche conto degli ultimi trasferimenti di risorse in materia di Pnrr nonché delle recenti indicazioni fornite dalla Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con Delibera n. 17/2023, che ha fissato il seguente principio di diritto: “nelle ipotesi di entrate vincolate dalla legge o dai principi contabili alla effettuazione di una spesa, il vincolo di destinazione specifico, rilevante sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, in assenza di indicazioni puntuali o univoche da parte della legge o dei principi contabili, si concretizza con l’approvazione dei previsti strumenti di programmazione che operino la scelta tra destinazioni talora eterogenee o alternative”.

In quest’ottica, si ritiene assumano un ruolo determinante le scelte di programmazione degli enti che tengano in considerazione le specifiche esigenze del contesto di riferimento, stabilendo come utilizzare in concreto le entrate oggetto di apposizione di un vincolo. Si rende possibile calare nella concreta gestione le finalità indicate dal Legislatore statale che vengono così a coincidere con quelle programmate dall’Ente.

L’Organo di revisione è invitato a monitorare costantemente la consistenza nonché il dettaglio della composizione della cassa vincolata anche durante ogni verifica trimestrale nel corso dell’esercizio e non solo in occasione del rendiconto.