Welfare integrativo e tetto di spesa al trattamento accessorio

Corte dei conti Veneto, Delibera n. 248 del 10 giugno 2024

Nella fattispecie in esame, viene chiesto un parere in merito all’interpretazione dell’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, che pone limiti quantitativi all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, posto in correlazione con l’art. 82, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente del Comparto “Funzioni locali”, che consente di destinare quota parte del “Fondo risorse decentrate”, al fine di sostenere gli oneri per la concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti. In particolare, la richiesta di parere è volta a chiarire “se le risorse del ‘Fondo decentrato’ destinate all’implementazione delle misure di welfare integrativo, stante la natura non retributiva, ma meramente contributiva-previdenziale delle predette misure, possano essere considerate non soggette al limite del fondo di cui all’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017”. La Sezione chiarisce che le erogazioni prive di finalità retributiva e con funzione meramente contributivo-previdenziale non rientrano nell’ambito dell’art. 23, comma 2, del “Decreto Madia”. Le misure assistenziali a carico degli Enti Locali, secondo la Sezione delle Autonomie, devono considerare la spesa complessiva, inclusi gli oneri previdenziali, per il calcolo del contenimento della spesa ai sensi dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006. L’art. 82 del nuovo contratto collettivo prevede che le amministrazioni possano concedere benefici assistenziali e sociali utilizzando risorse già previste o parte del Fondo di cui all’art. 79, escludendole dal tetto del salario accessorio. Questa disposizione innova rispetto al precedente Ccnl. del 2018, che limitava tali benefici alle risorse stanziate dalle normative vigenti. Il welfare integrativo, pur essendo incluso nella spesa del personale, non rientra nel trattamento economico accessorio e pertanto non è soggetto ai limiti dell’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017. Questo Principio è confermato dalle recenti Deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo e dal Mef-Rgs. Tuttavia, la Sezione ha deciso di sospendere la Pronuncia e sottoporre al Presidente della Corte dei conti la questione di interpretazione massima, chiedendo se le risorse destinate al welfare integrativo siano soggette al limite dell’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017 o esclusivamente ai limiti specifici del Ccnl.

La nostra attenzione alla verifica dei contenuti

Gli articoli e i contenuti prodotti dalla nostra redazione sono tutti verificati da esperti del settore. Seguendo una procedura di qualità certificata, i giornalisti della redazione operano a stretto contatto con gli esperti per verificare la correttezza delle informazioni pubblicate. L'obiettivo è quello di fornire a tutti i lettori informazioni verificate e attendibili.