Le eventuali risorse aggiuntive che un Ente intenda destinare ad incremento del fondo delle risorse decentrate per finanziare il welfare integrativo sono soggette al limite del trattamento accessorio di cui all’art. 23 comma 2 del Dlgs. n. 75/2017.
È questa la conclusione della Mef-Dipartimento Rgs, contenuta nella nota prot. 228052 del 18 settembre 2023.
La RgS, in particolare, rispondendo ad alcuni quesiti posti da un Comune in merito alle possibilità di finanziamento dell’istituto del welfare integrativo, a tal fine ha precisato che eventuali incrementi del “fondo” di parte variabile ai sensi dell’art. 79 comma 2 lettera c) del CCNL 16/11/2022, indipendentemente da qualsiasi vincolo di destinazione stabilito in sede negoziale, sono da ritenersi compresi nel perimetro di verifica del limite 2016 alla retribuzione accessoria.
La disciplina ante Ccnl. del 16 novembre 2022 consentiva solo agli Enti che avessero già in passato stanziato a bilancio somme per tale istituto di poterne mantenere il finanziamento. Ora, invece, la disciplina prevista dall’art. 82 del nuovo Ccnl., estende la possibilità di finanziare il welfare anche attraverso le risorse del fondo delle risorse decentrate. Da tale previsione origina la richiesta di chiarimenti volta a conoscere se un Ente possa, tal fine, stanziare nel fondo somme aggiuntive di parte variabile, utilizzando l’art. 79 comma 2 lettera c) del Ccnl. 16/11/2022 e, in caso affermativo, se tali somme sarebbero in deroga al limite del 2016 del trattamento accessorio.
In proposito, la Corte dei conti, sez. controllo Liguria, con la Deliberazione n. 61/2023 aveva, in precedenza, precisato che “le misure di welfare integrativo ivi previste, pertanto, non sono assoggettate al limite di cui all’art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017, bensì alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dal medesimo art. 82 Ccnl.”. In realtà, però, la Corte si era limitata a evidenziare che il welfare non è trattamento accessorio, senza entrare nel merito della possibilità di incrementare il fondo. Conclusione, peraltro, condivisa dalla Rgs. che fin dall’introduzione del limite al trattamento accessorio, con l’art. 9, comma 2-bis del Dlgs. n. 78/2010, ha sempre considerato le misure di welfare non considerabili ai fini del rispetto del tetto, in ragione della loro natura assistenziale e previdenziale non assimilabile alla retribuzione accessoria.
Ciò posto, la Rgs esclude che gli incrementi discrezionali del fondo di cui all’art. 79 comma 2 lettera c) siano in deroga al tetto del 2016 sostanzialmente per due ordini di motivi.
In primis perché la formulazione adottata dal Ccnl. 2019-21, sotto il profilo finanziario, nulla innova -con riferimento alla assoggettabilità al limite della retribuzione accessoria 2016 – rispetto a quanto già previsto dall’articolo 67, comma 5, lettera b) del Ccnl. 2016-18 e, in precedenza, dall’articolo 15, comma 5, del Ccnl. 1° aprile 1999.
In secondo luogo, viene evidenziato che, se si acconsentisse all’indicazione proposta, si verrebbero ad eludere proprio i limiti finanziari per la concessione di benefici con carattere di welfare puntualmente richiamati nella sopra citata deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria. Infatti, in tal modo, si consentirebbe ad ogni Amministrazione di appostare a questo scopo risorse finanziarie avendo come perimetro unicamente la propria capacità di bilancio, con ciò determinando un imprevedibile incremento della dinamica della spesa di personale, con conseguenti nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Ne deriva, pertanto, che in sede di contrattazione integrativa le Amministrazioni non potranno aggiungere risorse a tale titolo ma dovranno scegliere per quali finalità utilizzare le somme del fondo risorse decentrate, avendo presente che la scelta di destinare somme al welfare comporterà necessariamente minori disponibilità per indennità o performance.