Proteggere coloro che, nell’interesse pubblico, segnalano reati o irregolarità, sia nel Settore pubblico che in quello privato: questo l’intento della Proposta di legge approvata lo scorso 21 gennaio 2016 dalla Camera dei Deputati.
Come ricordato nella Nota pubblicata sul sito istituzionale della Camera, la protezione dei c.d. “whistleblower”, è prevista da diversi atti internazionali tra cui Convenzioni Onu e del Consiglio d’Europa. Un primo passo verso la regolamentazione di questo particolare strumento di lotta alla corruzione, circoscritto però al Comparto pubblico, in Italia è stato mosso con la Legge n. 190/12, nota come “Legge Anticorruzione” o “Legge Severino”. Per proteggere gli autori delle segnalazioni da eventuali ritorsioni, è stata previsto il divieto di sanzionare, licenziare o sottoporre a misure discriminatorie, per motivi collegati direttamente o indirettamente all’episodio in questione, gli autori delle denunce all’Autorità giudiziaria, all’Anac, alla Corte dei conti o al proprio superiore.
In sede disciplinare inoltre – eccezion fatta per particolari circostanze enunciate dall’art. 54-bis – l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso.
Tra le ulteriori misura volte a tutelare chi si fa avanti per denunciare delle irregolarità, viene data inoltre la possibilità di segnalare al Dipartimento della Funzione pubblica eventuali misure discriminatorie ed è stato stabilito che le segnalazioni siano sottratte al diritto di accesso di cui alla Legge n. 241/90 (“Nuove norme sul procedimento amministrativo”).