“Whistleblowing”: archiviate le segnalazioni di illeciti o irregolarità nella P.A. inviate all’Anac prima del 29 dicembre 2017

Le segnalazioni di illeciti o irregolarità inviate all’Anac prima del 29 dicembre 2017 sono state archiviate il 12 settembre scorso. A renderlo noto è stata la stessa Autorità, con il Comunicato del Presidente datato 5 settembre 2018 e diffuso sul sito istituzionale Anac il 12 settembre 2018.

La ragione della “rottamazione” massiva delle vecchie segnalazioni è da ricercarsi nell’entrata in vigore – il 29 dicembre 2017 appunto – della Legge n. 179/2017, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”. Tale norma ha riscritto le regole sulla tutela dei lavoratori che segnalano la commissione di illeciti di cui sono venuti a conoscenza sul posto di lavoro (cd. “Whistleblowing”), modificando – tra le altre cose – il quadro dei presupposti che consentono la presa in carico di una segnalazione da parte dell’Anac.

Per questi motivi, con il Comunicato in commento, l’Autorità ha invitato coloro che avevano inoltrato delle segnalazioni prima dell’entrata in vigore della vigente disciplina a verificare se queste sono coerenti con quanto disposto dall’art. 54-bis della Legge n. 179/2017 e, in tal caso, a reinoltrare ex novo le comunicazioni affinché vengano esaminate. Nella stessa sede, l’Anac ha voluto mettere l’accento sul fatto che, grazie al protocollo di crittografia in uso per la gestione di queste delicate comunicazioni, oggi l’identità dei “whistleblower”, così come il contenuto dei documenti da loro trasmessi, gode di una tutela ancora più marcata di quanto non avvenisse in precedenza.

Per questa ragione, fermo restando che è ancora possibile avvalersi di modalità alternative (quale l’invio di segnalazioni cartacee consegnate a mano o per posta), il Presidente dell’Anac ha suggerito ai “segnalanti” di optare per la modalità telematica.

In caso di invio cartaceo, è necessario che sul plico sia riportata una locuzione come “Riservato – Whistleblowing” o simili. Solo così ci si assicurerà che i documenti vengano protocollati nell’apposito Registro riservato e correttamente catalogati come segnalazioni ex art. 54-bis.

Altra importante specifica riguarda l’identità dei “whistleblower”. Fermo restando l’impegno profuso per garantire loro il completo anonimato tutelandoli così da possibili ritorsioni, ai sensi della nuova disciplina, non potranno essere prese in considerazione le segnalazioni non corredate dalle seguenti informazioni:

  • generalità del segnalante e sua qualifica;
  • periodo nel quale si è verificato il fatto;
  • descrizione dei fatti tale da consentire la comprensione dei fatti segnalati e corredata da documentazione appropriata o pertinente.

E’ indispensabile inoltre assicurarsi che i fatti “denunciati” abbiano una stretta correlazione con l’integrità della Pubblica Amministrazione, come da art. 1, comma 1, Legge n. 179/2017; che non siano estranei alla sfera di competenza dell’Autorità (vedasi Comunicato del Presidente 27 aprile 2017) e che non siano connotati da manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti o manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l’applicazione della sanzione.

L’ultima raccomandazione rivolta agli autori delle comunicazioni è quella di tenere l’Autorità costantemente aggiornata sugli eventuali sviluppi delle vicende segnalate, soprattutto laddove queste non dovessero essere più attuali per eventuale cessazione delle misure organizzative discriminatorie, annullamento in autotutela di bandi di gara illegittimi, ecc.

Il Comunicato si chiude un appello alla collaborazione rivolto alle P.A. e agli Enti di cui all’art. 54-bis, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001.

Nello specifico, viene loro richiesto di:

  1. fornire tempestivo, chiaro e rapido riscontro alle richieste formulate dall’Autorità in merito a notizie, informazioni, atti e documenti utili alla gestione delle segnalazioni;
  2. adempiere all’obbligo previsto dalla normativa sulla Trasparenza concernente l’aggiornamento dei dati relativi al nominativo e alla Pec del “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (‘Rpct’) nella Sezione “Amministrazione Trasparente”. Quest’ultimo è infatti, come ricordato, “l’interlocutore principale dell’Autorità nell’ambito di ciascuna Pubblica Amministrazione o Ente”.

di Veronica Potenza