Con la Delibera n. 348 del 15 settembre 2026, Anac ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 10.000 nei confronti di un Segretario generale, ritenuto responsabile dell’adozione di 2 sanzioni disciplinari di natura ritorsiva nei confronti di un dipendente comunale che aveva effettuato segnalazioni di illeciti.
La vicenda riguarda un lavoratore che, dopo avere presentato diverse segnalazioni al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct), aveva chiesto all’Autorità di accertare il carattere ritorsivo di alcune misure adottate nei suoi confronti dall’Amministrazione comunale.
Il procedimento sanzionatorio era stato avviato, nei confronti del Sindaco e del Segretario generale, ai sensi dell’art. 54-bis del Dlgs. n. 165/2001, disciplina applicabile ratione temporis al caso in esame.
Il procedimento nei confronti del Segretario generale
Per quanto riguarda il Segretario generale, firmatario delle 2 sanzioni disciplinari contestate dal dipendente, il procedimento era stato sospeso in ragione della pendenza di una controversia davanti al Giudice del Lavoro avente il medesimo oggetto.
La sospensione era stata disposta ai sensi dell’art. 15, comma 3, lett. b), del Regolamento Anac applicabile ratione temporis, secondo cui, in presenza di un giudizio avente lo stesso oggetto del procedimento sanzionatorio, i relativi termini sono sospesi. Una volta formatosi il giudicato, spetta al Dirigente valutare la sussistenza dei presupposti per dare nuovo impulso al procedimento.
Il 18 agosto 2026 il dipendente ha comunicato ad Anac il passaggio in giudicato della Sentenza della Corte d’Appello che aveva definito la controversia. L’Autorità ha quindi riattivato il procedimento per valutare gli eventuali profili di responsabilità del Segretario generale.
Le 2 sanzioni disciplinari annullate dal Giudice
Ai fini della decisione di Anac ha assunto particolare rilievo l’esito del contenzioso: sia in primo sia in secondo grado, entrambe le sanzioni disciplinari irrogate al dipendente erano state annullate, sulla base di motivazioni considerate rilevanti anche ai fini dell’applicazione della normativa in materia di whistleblowing.
L’Autorità ha quindi riesaminato le iniziative disciplinari anche alla luce dell’esito definitivo del giudizio, ritenendo integrata la violazione della disciplina posta a tutela dell’autore delle segnalazioni.
Secondo quanto riportato nella Delibera, gli argomenti difensivi presentati dal Segretario generale non hanno dimostrato l’esistenza di effettive e concrete ragioni, estranee alle precedenti segnalazioni, idonee a giustificare le 2 iniziative disciplinari.
Anac ha ritenuto che queste continuassero ad apparire, sulla base degli atti, come una “ingiusta e arbitraria reazione del datore di lavoro” alla condotta legittima del lavoratore, consistente nella presentazione delle segnalazioni.
Già sanzionato il Sindaco
La vicenda aveva già portato a un precedente provvedimento nei confronti del Sindaco. Con la Delibera n. 426/2024, il Consiglio di Anac aveva infatti disposto nei suoi confronti una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 5.000, per il comportamento ritorsivo posto in essere ai danni del dipendente segnalante.


