Imposta di bollo: quali sono le modalità per assolverla in modo virtuale?

di Calogero Di Liberto e Giuseppe Vanni

Il testo del quesito:
“In considerazione del fatto che gli uffici stanno attivando, per l’asilo nido comunale, la procedura per l’emissione delle fatture, chiediamo quali sono le modalità per assolvere l’Imposta di bollo in modo virtuale”.

La risposta dei ns. esperti.
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, del Dpr. n. 642/72, su richiesta degli interessati, limitatamente a determinate categorie di atti, l’Agenzia delle Entrate può consentire l’assolvimento dell’Imposta di bollo in modo virtuale, in luogo del pagamento in modo ordinario o straordinario.
L’Imposta di bollo è obbligatoria sulle fatture, di importo complessivo se superiore a Euro 77,47 e si applica anche per operazioni esenti Iva, ai sensi dell’art. 10, del Dpr. n. 633/72. Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del Dpr. n. 642/72, gli atti ed i documenti per i quali è stato concesso il pagamento in modo virtuale devono recare la dicitura “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi art. 15, Dpr. n. 642/72, autorizzazione n. ________”.
L’autorizzazione ad assolvere l’Imposta di bollo in modo virtuale può essere esercitata dai contribuenti solo dopo aver inviato apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. La richiesta in questione deve essere corredata da una dichiarazione sottoscritta dal soggetto istante e contenere l’indicazione del numero presunto di atti e documenti che dovrebbero essere emessi durante l’anno.
Per richiedere l’autorizzazione all’Agenzia delle Entrate al fine di assolvere virtualmente l’Imposta di bollo, il contribuente deve inviare all’Ufficio competente per territorio, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, una specifica domanda di autorizzazione all’assolvimento dell’Imposta di bollo in modo virtuale.
La domanda di autorizzazione ad assolvere l’Imposta di bollo virtuale, può essere inviata utilizzando 2 modalità: comunicazione preventiva e con dichiarazione annuale.
La Comunicazione preventiva dell’Imposta di bollo virtuale su fatture prevede che il contribuente debba inviare tramite raccomandata a/r all’Agenzia, la comunicazione per calcolare Imposta di bollo virtuale sulle fatture, ovvero, deve indicare il numero di fatture che prevede di emettere nell’arco dell’anno che andranno aggiunte a quelle già effettivamente emesse. Una volta ottenuta l’autorizzazione, il contribuente deve poi calcolare l’Imposta di bollo virtuale totale, ovvero Euro 2,00 moltiplicato per il numero di fatture stimate ed emesse.
In altre parole, con questa procedura, il soggetto autorizzato anticipa allo Stato il pagamento dell’Imposta di bollo virtuale sulle fatture che prevede di emettere nell’arco dell’anno, il cui importo dovrà essere pagato tramite Modello “F23” utilizzando il codice-tributo “458T”. Il contribuente, nel caso in cui emetta un numero di fatture maggiore a quelle presunte e comunicate all’Agenzia, dovrà entro il mese di gennaio dell’anno successivo versare la differenza a conguaglio dell’Imposta di bollo virtuale sempre utilizzando il Modello “F23”. Se invece il numero di fatture emesse è inferiore a quelle preventivate, il contribuente non potrà richiedere il rimborso dell’Imposta ma dovrà utilizzare l’importo in eccedenza come anticipo di Imposta di bollo sulle fatture che emetterà nel successivo anno.
Per le fatture inviate via e-mail, il contribuente dovrà, inoltre, sempre riportare gli estremi dell’autorizzazione concessa dall’Agenzia delle Entrate per il pagamento anticipato delle Imposte di bollo legate alle fatture emesse.
La Comunicazione consuntiva (o “Dichiarazione annuale”) all’Agenzia delle Entrate consta in una dichiarazione annuale che il Comune deve inviare (tramite raccomandata a/r) entro il mese di gennaio successivo all’anno d’imposta. Con tale dichiarazione il contribuente fornisce all’Agenzia delle Entrate l’effettivo numero di documenti che ha emesso nel corso dell’anno e il calcolo dell’Imposta dovuta stabilendo la differenza da versare. Il versamento dell’Imposta di bollo virtuale assolta per l’intero anno, va eseguito sempre tramite Modello “F23”, codice-tributo Imposta di bollo “456T”, e va riportata la differenza (se dovuta) contestualmente all’acconto per l’anno in corso. In caso di credito derivante dall’anno precedente, questo può essere compensato con l’acconto dovuto.
L’Imposta di bollo virtuale prevede una scadenza per versare gli acconti, che segue un calendario scadenzato bimestralmente (16 di ogni mese pari dell’anno). Per il primo periodo, l’Agenzia provvede ad effettuare una liquidazione provvisoria dell’imposta dovuta, a partire dalla data in cui è stata concessa l’autorizzazione ed il 31 dicembre dello stesso anno. L’importo verrà poi ripartito in rate bimestrali. Successivamente, entro il mese di gennaio dell’anno successivo, il contribuente autorizzato deve presentare all’Agenzia la dichiarazione annuale sulla quale riportare il numero degli atti e dei documenti sottoposti a bollo nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa, gli altri elementi utili per la liquidazione dell’Imposta, nonché gli assegni bancari estinti nel suddetto periodo.
L’eventuale differenza a debito o a credito verrà conguagliata nei successivi acconti dell’Imposta di bollo virtuale.

 


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