Partecipazione pubblica: rapporti creditori e debitori intercorrenti fra Enti Locali e Società partecipate o altri Enti strumentali

Nella Delibera n. 426 del 16 novembre 2015 della Corte dei conti Lombardia la Sezione, considerata l’esigenza di un’interpretazione uniforme della normativa imponente l’obbligo di allegare al rendiconto degli Enti Locali un prospetto attestante l’attendibilità dei rapporti debitori e creditori intercorrenti con le Società partecipate e gli enti strumentali, sospende la Pronuncia sul rendiconto consuntivo dell’esercizio 2013 di un Comune lombardo e sottopone al Presidente della Corte dei conti l’opportunità di rimettere alla Sezione delle Autonomie la seguente questione di massima: “se la nota informativa attestante i rapporti creditori e debitori intercorrenti fra Enti Locali e Società partecipate o altri enti strumentali, imposta, fino al 2014, dall’art. 6, comma 4, del Dl. n. 95/12, convertito dalla Legge n. 135/12 e, dal 2015, dall’art. 11, comma 6, lett. g), del Dlgs. n. 118/11, debba essere asseverata dal solo Organo di revisione dell’Ente Locale socio o anche dall’Organo di revisione (Collegio sindacale o Revisore contabile) della Società partecipata ovvero, in assenza di quest’ultimo, da altro competente Organo, preventivamente individuato dall’Ente Locale socio, della Società o dell’Ente strumentale”.

Corte dei conti Lombardia – Delibera n. 426 del 16 novembre 2015