Con l’Ordinanza n. 4336 del 16 settembre 2015, il Consiglio di Stato rimette alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3-bis, del Dlgs. n. 23/11, per la parte in cui, riguardo alle Isole minori, prevede la possibilità che Enti territoriali deliberino di assoggettare all’Imposta di sbarco, in alternativa all’Imposta di soggiorno, i soli passeggeri che raggiungano l’Isola con una “delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea”, con esclusione di coloro che si avvalgano di un diverso vettore.
L’art. 4, del Dlgs. n. 23/11, stabilisce che “i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire, con Deliberazione del Consiglio, un’Imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 Euro per notte di soggiorno”.
In alternativa, il citato comma 3-bis dello stesso articolo, prevede che “i Comuni che hanno sede giuridica nelle Isole minori e i Comuni nel cui territorio insistono Isole minori possono istituire […] un’Imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di Euro 1,50, da riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle Compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea”.
Ne consegue che, mentre l’Imposta di soggiorno è dovuta da tutti coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio comunale, l’Imposta di sbarco grava solo su chi utilizzi i vettori di linea.
La Corte costituzionale è ora chiamata a valutare se tale disposizione sia o meno in contrasto con i principi sanciti dagli artt. 3 e 53 della Costituzione.
Consiglio di Stato – Ordinanza n. 4336 del 16 settembre 2015




