Con la Determinazione n. 13 del 10 dicembre 2015, l’Anac ha fornito chiarimenti relativi alla disciplina dell’arbitrato, come prevista dagli artt. 241-243 del Dlgs. n. 163/06, alla luce della Legge n. 190/12 (c.d. “Legge Anticorruzione”).
Il Pronunciamento aggiorna la precedente Determinazione n. 6 del 18 dicembre 2013 dell’Authority.
Come evidenziato nella Premessa, le modifiche introdotte dall’art. 1, commi da 18 a 25, della Legge n. 190/12, hanno suscitato dubbi interpretativi e problemi di coordinamento con la vigente normativa, con specifico riguardo ai seguenti profili:
1) problematiche di diritto transitorio in relazione all’applicazione dei divieti dettati dall’art. 1, comma 18, della Legge n. 190/12, che esclude determinate categorie professionali dal novero dei soggetti ai quali può essere affidato l’incarico di arbitro;
2) problematiche di diritto transitorio in relazione alla autorizzazione preventiva e motivata da parte dell’Organo di governo della Pubblica Amministrazione prevista dal comma 19, che sostituisce il comma 1 dell’art. 241 del “Codice dei Contratti pubblici”, anche in relazione alla sanzione di nullità della clausola ivi prevista;
3) rapporto tra la nuova disciplina dettata dal Codice e l’art. 810 del Cpc.;
4) individuazione dei soggetti ai quali può essere affidato l’incarico di arbitro della P.A. alla luce del generico rinvio al Codice, contenuto all’art. 1, comma 21, della Legge n. 190/12.
La Determinazione, cui rimandiamo per ulteriori dettagli, approfondisce in particolare i seguenti punti:
1) individuazione dell’ambito di estensione del divieto di cui al comma 18 dell’art. 1 della Legge n. 190/12 e profili di diritto intertemporale
2) nomina dell’arbitro di elezione pubblica;
3) profili di diritto intertemporale relativi all’applicazione del comma 19 sull’autorizzazione preventiva;
4) rapporto tra la nuova disciplina dettata dal Codice e l’art. 810 del Codice di procedura civile.




