Nel Parere n. 183 del 28 ottobre 2015, l’Anac prende in esame il caso di una Società cooperativa che contesta l’ammissione alla gara di una Srl, prima classificata e aggiudicataria della procedura, per avere presentato, a garanzia della propria offerta, una cauzione provvisoria rilasciata da un intermediario finanziario non abilitato al rilascio di cauzioni in materia di appalti.
L’Anac statuisce che non è legittima l’ammissione alla gara e la successiva aggiudicazione della stessa alla Srl in questione a motivo della produzione di una cauzione provvisoria con modalità non consentite ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell’Elenco generale di cui all’art. 106 del Dlgs. n. 385/93 (nella formulazione anteriore alla novella di cui al Dlgs. n. 141/10) in violazione delle prescrizioni dell’art. 75, comma 3, del Dlgs. n. 163/06 ai sensi della previgente normativa applicabile nella fase transitoria di attuazione del Dlgs. n. 141/10. Inoltre, l’Autorità afferma che non è conforme alle prescrizioni dell’art. 113, comma 2, del Dlgs. n. 163/06, la garanzia fideiussoria prestata dalla Srl quale cauzione definitiva in quanto rilasciata da intermediario finanziario iscritto nella Sezione dell’Elenco generale di cui all’art. 106 dedicata ai Confidi minori ai sensi dell’art. 155, comma 4, del Dlgs. n. 385/93 (nella formulazione anteriore alla novella di cui al Dlgs. n. 141/10) in violazione della previgente normativa applicabile nella fase transitoria di attuazione del Dlgs. n. 141/10.




