Il Parere Dait n. 22340 del 21 luglio 2026, pubblicato il 22 ottobre 2026, ha affrontato il caso di una Consigliera comunale che, dopo essere uscita dal proprio Gruppo politico, è confluita nel Gruppo misto pur continuando a far parte della Commissione Urbanistica. La vicenda ha posto il problema di come adeguare la composizione della Commissione nel rispetto del Principio di proporzionalità previsto dall’art. 38, comma 6, del Tuel.
L’Amministrazione comunale si è trovata di fronte a una difficoltà interpretativa derivante dal proprio Regolamento interno, poiché alcune disposizioni sembravano entrare in contrasto tra loro: da una parte la necessità di garantire la rappresentanza dei Gruppi consiliari nelle Commissioni, dall’altra l’obbligo che ogni Consigliere fosse assegnato ad almeno una Commissione permanente.
Nel fornire il proprio Parere, il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali ha ricordato anzitutto che le Commissioni consiliari permanenti non costituiscono organi necessari dell’Ente Locale, ma rappresentano articolazioni interne del Consiglio comunale, create per agevolarne l’attività istruttoria, consultiva e preparatoria. Tuttavia, una volta istituite, esse devono rispettare il Principio inderogabile previsto dall’art. 38, comma 6, del Tuel, secondo il quale la loro composizione deve essere improntata al criterio della rappresentanza proporzionale.
Ciò significa che le Forze politiche presenti nel Consiglio comunale devono essere rappresentate anche nelle Commissioni, in modo che queste riflettano, per quanto possibile, gli equilibri politici emersi dal voto popolare. Il Legislatore però non ha stabilito modalità rigide per raggiungere tale risultato, lasciando ai Regolamenti comunali il compito di individuare gli strumenti più adeguati.
Il Dait richiama quindi il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo il quale il Principio di proporzionalità può considerarsi realmente rispettato solo se ogni Gruppo consiliare, anche quello composto da un solo Consigliere, è presente nelle Commissioni permanenti. In altre parole, nessuna Forza politica rappresentata in Consiglio comunale può essere esclusa dagli Organismi consiliari che svolgono attività preparatoria rispetto alle decisioni dell’Assemblea.
Particolarmente interessante è il richiamo alle Pronunce del Consiglio di Stato, che hanno individuato una soluzione capace di conciliare la presenza di tutti i Gruppi con il rispetto del loro effettivo peso politico. Secondo tale orientamento, infatti, la proporzionalità non deve necessariamente essere garantita soltanto attraverso il numero dei componenti della Commissione, ma può essere realizzata anche attraverso il Sistema di voto adottato al suo interno. A tale scopo possono essere utilizzati il voto plurimo o il voto ponderato, attribuendo a ciascun rappresentante un peso differente in relazione alla consistenza numerica del Gruppo consiliare che rappresenta.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che questa soluzione non lede in alcun modo il Principio democratico, né il mandato elettivo del Consigliere comunale, il quale continua ad esercitare un voto uguale a quello degli altri componenti quando opera in seno al Consiglio comunale. La diversa ponderazione dei voti trova applicazione esclusivamente all’interno delle Commissioni e serve unicamente a garantire il corretto equilibrio tra rappresentanza politica e funzionalità dell’Organo.
Nel caso esaminato, il Dait ha inoltre rilevato che il Regolamento comunale prevedeva già un Sistema di voto ponderato per l’adozione delle Deliberazioni delle Commissioni permanenti. Per tale ragione, ha suggerito all’Ente di valutare un aggiornamento o una più puntuale definizione delle norme regolamentari, così da disciplinare con maggiore chiarezza le modalità attraverso cui assicurare la contemporanea presenza di tutte le Forze politiche e il rispetto del Principio di proporzionalità.
Pertanto, il Parere conferma che le Commissioni consiliari permanenti devono essere organizzate in modo da garantire la partecipazione di tutti i Gruppi rappresentati in Consiglio, anche quando le dinamiche politiche interne determinano mutamenti nella composizione dei Gruppi stessi.
Il Principio di proporzionalità non va inteso in senso meramente numerico, ma può essere assicurato anche mediante strumenti quali il voto plurimo o il voto ponderato, che consentono di conciliare rappresentanza democratica ed effettivo peso politico delle diverse componenti consiliari.


