Dati personali: screenshot dei social utilizzabili in giudizio per esigenze difensive, ma le amicizie virtuali non bastano a provare il conflitto di interessi

Trga Trentino-Alto Adige, sede di Trento, Sezione unica, Sentenza 5 ottobre 2026, n. 169

di Ilaria Balloni

La produzione in giudizio di screenshot tratti da un profilo Facebook costituisce un autonomo trattamento di dati personali, la cui legittimità deve essere valutata in relazione alle concrete esigenze difensive e nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza. L’ammissibilità della produzione documentale non implica, tuttavia, che le interazioni sui social network siano sufficienti a dimostrare un rapporto personale tale da determinare l’obbligo di astensione di un componente di una Commissione di concorso.

È quanto emerge dalla Sentenza n. 169 del

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