Utilizzo risorse “Fondone” nel 2022: la Nota di chiarimento della Ragioneria generale dello Stato

Con l’approvazione del Dl. “Sostegni-ter” (Dl. 27 gennaio 2022 n. 4), sono stati approvati nuovi Interventi anche a favore degli Enti Locali (art. 13 – “Utilizzo nell’anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti Locali negli anni 2020 e 2021”).

Il Decreto permette per il 2022 di utilizzate, da parte degli Enti Locali, le risorse residue del “Fondo” di cui all’art. 1, comma 822, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (“Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali” – “Fondone”), vincolate per le finalità di ristorare l’eventuale “perdita di gettito” e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, nonché di utilizzate, anche nell’anno 2022, per le finalità cui sono state assegnate, le risorse assegnate per l’emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nella Certificazione della “perdita di gettito” e utilizzo ristori (solo i ristori specificatamente indicati nel Decreto n. 273932 del 28 ottobre 2021).

Le risorse sono utilizzabili anche in deroga ai limiti previsti dall’art. 1, commi 897 e 898, della Legge n. 145/2018 (limiti previsti per l’applicazione al bilancio di previsione 2022 dell’avanzo di amministrazione).

Qualora dette risorse non vengano utilizzate entro la fine dell’esercizio 2022 confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Le eventuali risorse ricevute in eccesso (rispetto a quanto sarà certificato entro il 31 maggio 2023) dovranno essere restituite e versate all’entrata del bilancio dello Stato.

Lo stesso art. 13 del Dl. “Sostegni-ter”,modificando il comma 2, dell’art. 109 del Dl. n. 18/2020, permette nuovamente agli Enti Locali di utilizzare nel 2022, in deroga alle modalità di utilizzo, della quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza socio-economico-sanitaria.

Il Decreto “Sostegni-ter” però non ha rifinanziato il “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali” e non ha stanziato risorse per gli Enti Locali per fronteggiare gli incrementi 2022 delle spese per Servizi energia o, come era stato ipotizzato, permesso di finanziare tali incrementi come “maggiori spese ‘Covid’” certificabili con le risorse non utilizzate del “Fondone”, facilitando in tal modo il raggiungimento degli equilibri di bilancio 2022.

Al riguardo, la Ragioneria dello Stato ha avuto modo di rappresentare, con una Nota recentemente diffusa, che le risorse assegnate agli Enti Locali a valere sul “Fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali” di cui all’art. 106 del Dl. n. 34/2020, come rifinanziato dall’art. 39 del Dl. n. 104/2020, sono vincolate alla finalità di ristorare la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da “Covid-19” tenendo conto delle minori spese e delle maggiori spese (al netto dei ristori) legate alla richiamata emergenza e ha pertanto negato la possibilità di considerare “maggiori spese ‘Covid’” le maggiori spese da sostenere da parte degli Enti Locali per i rincari delle utenze, in quanto non strettamente correlate alla richiamata emergenza.