Nella Delibera n. 15 del 18 febbraio 2016 della Corte dei conti Piemonte, l’operazione descritta dal quesito – assunzione a bilancio del Comune del piano di riparto del deficit di liquidazione della partecipata – secondo la Sezione sembrerebbe rientrare nella fattispecie dell’accollo da parte del Comune del debito altrui. Ricorrendo tale ipotesi, con il quale il Comune si accorda con il debitore al fine di assumersi il debito dell’accollato, impegno che diviene irrevocabile con l’adesione del creditore garantito (cd. “accollo esterno”) nel caso in cui l’accollante avesse previamente prestato fideiussione, quest’ultimo, prima obbligato quale mero fideiussore, muta il titolo del rapporto obbligatorio esistente con l’Istituto di credito (da garante a debitore principale), nonché il regime delle eccezioni opponibili (art. 1945 del Cc. e art. 1273 del Cc.). Pertanto – afferma la Sezione – siamo di fronte all’assunzione di un’obbligazione propria, costituente nuovo indebitamento, che è soggetta, sotto il profilo della fattibilità, alla verifica dei presupposti e al rispetto dei limiti delle vigenti disposizioni giuscontabili (perseguimento dell’interesse pubblico, rispetto dei limiti di indebitamento). Con riferimento in particolar modo alla necessità che l’accollo risponda al perseguimento di un interesse pubblico, la valutazione se la finalità esplicitata nel quesito – evitare cioè l’impatto sul bilancio annuale di un esercizio in caso di escussione della fideiussione – corrisponda ad un rilevante e preminente interesse pubblico, la cui esistenza va motivata alla luce degli scopi istituzionali e della necessità di perseguire i canoni di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, soprattutto in termini di razionalità economica, non può che essere demandata all’Ente richiedente. Sotto il profilo giuscontabile, ricorda infine la Sezione che le garanzie assunte dall’Ente Locale debbono essere oggetto di rilevazione contabile.




