“Relazione di fine mandato”: chiarimenti applicativi alla luce degli effetti prodotti dalla “Legge Delrio”

Nella Delibera n. 15 del 3 maggio 2016 della Corte dei conti, Sezione Autonomie, la questione proposta dalla Sezione remittente è volta ad accertare se, ai fini del computo del termine per redigere la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del Dlgs. n. 149/11, si debba fare riferimento alla scadenza del mandato del Consiglio provinciale ovvero alla scadenza del mandato del Presidente, stante la diversa durata temporale dei 2 Organi elettivi alla luce del nuovo ordinamento delle Provincie di cui alla Legge di riforma n. 56/14, fissata in particolare, rispettivamente, in 2 anni (art. 1, comma 68) e in 4 anni (art. 1, comma 59). Inoltre, la Sezione remittente si interroga sulla persistente possibilità di applicare la citata norma al nuovo ordinamento dell’Amministrazione provinciale come delineato dalla richiamata Legge n. 56/14, posto che la nuova modalità di elezione degli Organi provinciali porterebbe ad escludere che gli stessi possano essere considerati, a differenza della previgente disciplina del Tuel, diretta espressione della volontà popolare e, pertanto, potrebbero contrastarsi 2 distinte tesi, da un lato la non necessarietà per le Province dell’esigenza di un sindacato diffuso da parte della collettività amministrata da soddisfare mediante la redazione della relazione di fine mandato, dall’altro l’obbligo comunque imposto agli Organi provinciali dal rispetto del principio di “accountability” di rendere conto, al termine del mandato, dell’attività svolta.

La Sezione rileva che nel nuovo quadro delineato dalla riforma dell’ordinamento delle Province dettata dalla Legge n. 56/14 permangono le esigenze di coordinamento della finanza pubblica rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica e trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa dettate dall’art. 4 del Dlgs. n. 149/11 per la relazione di fine mandato, che costituisce atto proprio del Presidente della Provincia e, pertanto, va resa da questi al termine del mandato della durata di 4 anni previsto dall’art. 1, comma 59, della stessa Legge n. 56/14.

Nel quadro dei principi di trasparenza, democraticità del bilancio ed accountability, non appare preclusa dalla vigente legislazione la facoltà del Presidente della Provincia di redigere la relazione anche alla scadenza del mandato biennale del Consiglio provinciale.

Corte dei conti Autonomie – Delibera n. 15 del 3 maggio 2016