Con la Nota 21 giugno 2016, il Mef ha reso noto che il Consiglio Economia e Finanza (c.d. Ecofin), riunitosi venerdì scorso, ha raggiunto l’accordo sulla proposta di Direttiva contenente un insieme di misure volte a contrastare pratiche fiscali elusive poste in essere dalle imprese operanti a livello transfrontaliero (cosiddetta “Anti Tax Avoidance Directive”).
Nel Comunicato, il Dicastero ha rivendicato la “co-paternità” dell’iniziativa, posto che l’Italia è stato uno dei Paesi promotori (vedi Lettera inviata al Commissario, Pierre Moscovici, il 28 novembre 2014).
La Direttiva rientra in un ampio pacchetto di misure antielusive presentate dall’Esecutivo dell’Ue il 28 gennaio 2016.
Nel I semestre dell’anno, il Consiglio aveva infatti già adottato la Direttiva 2016/881 del 25 maggio 2016, che ha introdotto l’obbligo per le imprese multinazionali europee di presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese di talune informazioni fiscali, che poi saranno oggetto di scambio automatico tra Paese della Capogruppo e Stato membri in cui le Società controllate sono localizzate.
Le regole previste dalla Direttiva costituiscono uno standard minimo comunitario che tutti gli Stati membri sono obbligati a rispettare, ma resta ferma la possibilità di dettare, a livello nazionale, disposizioni ancora più stringenti.
Il Ministero ha evidenziato che nell’ordinamento esistono già delle misure antielusive che soddisfano gran parte degli standard minimi fissati dal Consiglio. Tra i punti cruciali fissati dal Documento ci sono:
- limiti alla deducibilità degli interessi passivi da parte delle imprese – per contrastare l’erosione delle basi imponibili effettuata dai gruppi di imprese che collocano i prestiti infragruppo in Paesi ad alta tassazione, per beneficiare della deducibilità degli interessi passivi, e i profitti in Paesi a bassa tassazione; in linea con le raccomandazioni Beps, la Direttiva prevede che gli interessi passivi siano deducibili fino al 30% dell’Ebitda (Margine operativo lordo);
- Società controllate estere (Cfc, “Controlled foreign companies”) – per prevenire lo spostamento di profitti in giurisdizioni a bassa tassazione, all’interno e fuori dell’Ue, la Direttiva prevede che le Società controllate estere siano tassate secondo aliquote e regole di calco della base imponibile del Paese dell’impresa controllante quando la Cfc è localizzata in un Paese con tassazione sensibilmente inferiore e non svolge un’attività economica effettiva;
- clausola antiabuso generale – tale disposizione consente di disconoscere a fini fiscali operazioni effettuate dalle imprese al solo fine di ottenere un vantaggio fiscale, e quindi senza valide ragioni economiche;
- tassazione in uscita dei beni di impresa – sono introdotte regole comuni per la tassazione delle operazioni di trasferimento in altri Paesi di stabili organizzazioni, rami d’azienda, asset societari;
- strumenti ed entità ibride – la Direttiva contiene una disposizione volta a contrastare fenomeni di doppia non tassazione derivanti dai disallineamenti delle qualificazioni giuridiche che i diversi ordinamenti attribuiscono a strumenti finanziari o entità, generando doppie deduzioni o deduzioni e non tassazione di talune categorie di reddito in Paesi diversi.
La Direttiva entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019, eccezion fatta per la parte sulla tassazione in uscita dei beni di impresa, che invece scatterà dal 1° gennaio dell’anno successivo. Inoltre, in materia di limiti alla deducibilità degli interessi passivi, gli Stati membri potranno continuare ad applicare misure nazionali vigenti con effetti equivalenti a quelli previste dalla Direttiva fino a quando i Paesi Ocse non avranno adottato le raccomandazioni Beps e comunque non oltre il 1 ° gennaio 2024.





