Nella Delibera n. 94 del 1° giugno 2016 della Corte dei conti Molise, viene chiesto se il ricorso all’assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1 del Dlgs. n. 267/00 per la copertura del posto di Responsabile del servizio rientri nel campo di applicazione dell’art. 1, comma 424, della Legge n. 190/14. In questo caso, viene chiesto inoltre se l’assunzione, fermo restando dal punto di vista delle spese del personale l’assoggettamento alla disciplina vincolistica del tempo determinato, debba essere soggetta alla disciplina di cui all’art. 36, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, che prevede il ricorso a forme flessibili di assunzione solo “per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”. Inoltre, viene chiesto se debba ritenersi che il termine minino della durata del contratto sia quello di tre anni ex art. 19 del Dlgs. n. 165/01 ed infine se, al pari di quanto espressamente previsto per le assunzioni ex art. 110, comma 2 del Tuel, debba essere preventivamente verificata “l’assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente”.
La Sezione ricorda che, con l’art. 4 della Legge n. 183/11, sono stati differenziati i vincoli riguardanti le assunzioni a tempo indeterminato (forma ordinaria del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione ex art. 36 del Dlgs. n. 165/01) dai vincoli introdotti ex novo per le assunzioni relative al lavoro flessibile (effettuabili solo per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali, stante il medesimo art. 36) legati ad una percentuale della relativa spesa riferita ad un determinato esercizio finanziario (2009).
Poi, la Sezione rileva che, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Tuel, riformulato dall’art. 11, comma 1, del Dl. n. 90/14, convertito con Legge n.114/14, lo stesso è subordinato non solo alla previsione statutaria ed alla carenza in organico, ma anche all’espletamento di apposita selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità.
Inoltre, in virtù del richiamo operato dall’art. 19, comma 6-ter del Dlgs. n. 165/01 al precedente comma 6 del medesimo articolo, risulta applicabile anche agli incarichi dirigenziali conferiti ex art. 110, comma 1, del Tuel, il presupposto negativo dato dalla non rinvenibilità nei ruoli dell’Amministrazione della specifica qualificazione professionale posseduta dell’incaricato.



