Nella Ordinanza n. 12511 del 16 giugno 2016, la Corte di Cassazione afferma che, in materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa tale da legittimare in via esclusiva il Concessionario a contraddire nel relativo giudizio. Dunque, la legittimazione passiva spetta all’Ente titolare del credito tributario e non già al Concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio l’Ente predetto, se non vuole rispondere all’esito della lite, non essendo il Giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario.







