Nelle Delibere n. 37 e n. 39 del 14 settembre 2016 della Corte dei conti Basilicata, la Sezione si pronuncia in merito alla portata applicativa dell’art. 7-bis, comma 1, del Dl. n. 78/15, convertito con Legge n. 125/15, che ha sostituito l’art. 86, comma 5, del Dlgs. n. 267/00 con il seguente: “Gli Enti Locali (…) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri Amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli Amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
Per vedere questi contenuti è necessario essere registrati. Premere Login per accedere o per attivare un abbonamento gratuito di prova.




