Nella Sentenza n. 4109 del 5 ottobre 2016 del Consiglio di Stato,i Giudici affermano che rientra sicuramente nella discrezionalità della Pubblica Amministrazione e nel caso specifico delle stazioni appaltanti organizzare i contenuti dei servizi da affidare mediante gara, quale aspetto caratteristico del merito amministrativo, ed all’interno di queste scelte è rimessa alla stessa stazione appaltante la scelta dei requisiti da richiedere e tra questi non può essere l’applicazione di un determinato contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora una o più tipologie di questi si possano adattare alle prestazioni da affidare all’aggiudicatario.
L’indicazione dell’applicazione di uno specifico contratto può eventualmente essere indicata nella legge di gara e ciò anche a pena di esclusione, ma certo è che tale clausola deve rispondere ad una ferrea logica di correlazione tra requisiti da indicare e prestazioni da appaltare, purché in caso contrario il principio del favorpartecipationis ne risulterebbe gravemente sminuito ed in conclusione la legge di gara sarebbe stata emanata in assoluta violazione del principio di concorrenza.






