Il Capo II del Dl. 22 ottobre 2016, n. 193, collegato alla Legge di bilancio 2017 e meglio noto come “Decreto fiscale” (G.U. n. 249 del 24 ottobre 2016), tratta delle misure urgenti in materia fiscale, esaminiamo in prima battuta gli artt. 4 e 5 riferiti, rispettivamente, alle novità introdotte in materia di nuovi adempimenti per i soggetti Iva decorrenti dal 1° gennaio 2017 (tra cui gli Enti Locali per le attività svolte in esercizio di impresa) e di tempistiche di reinvio delle dichiarazioni annuali Iva e Irap “integrative a favore”.
Art. 4 – Disposizioni recanti misure per il recupero dell’evasione
Nuove scadenze invio telematico Dichiarazione Iva
Tale norma conferma in primo luogo la scadenza del 28 febbraio 2017 per l’invio telematico della Dichiarazione Iva 2017 invia autonoma, mentre dall’anno 2018 l’invio potrà avvenire entro il 30 aprile. Ciò significa che gli Enti Locali, per evitare di incorrere sanzioni per invio tardivo della Dichiarazione Iva dovranno organizzarsi per poter predisporre ed inviare i Modelli riferiti all’anno 2016 entro il prossimo 28 febbraio 2017.
Diventa dunque importante verificare, fin da inizio anno 2017, il tempestivo aggiornamento delle contabilità Iva (specie per coloro i quali sono ancora a credito pur dopo due anni di vigenza dello split payment), nonché il corretto funzionamento delle procedure di gestione delle operazioni in split payment e del reverse charge e quindi una stampa dei riepilogativi che sia trasparente e consenta agevolmente la predisposizione del modello dichiarativo Iva.
I due nuovi adempimenti comunicativi trimestrali
Le altre due novità importanti, decorrenti dal 1° gennaio 2017, sono l’introduzione di due nuove comunicazioni trimestrali, riguardanti rispettivamente:
- i dati delle fatture (e note di credito/debito) emesse, ricevute e registrate nel trimestre;
- i dati delle liquidazioni periodiche Iva (mensili o trimestrali),
da inviare entrambe entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (ed entro il 28 febbraio riguardo al IV trimestre dell’anno), sulla base di modalità che verranno stabilite da apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Dunque, oltre che per la scadenza di invio telematico della Dichiarazione Iva annuale, anticipata una tantum al 28 febbraio nel 2017 ed a regime al 30 aprile dal 2018, anche gli Enti Locali (oltre che gli intermediari o le società di servizio che li seguono) dovranno preoccuparsi di far adattare tempestivamente i loro software per ottemperare a tali nuove scadenze.
Nello specifico, viene sostituito l’art. 21 del Dl. n. 78/10, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/10 e introdotto ex novo l’art. 21-bis.
I dati delle comunicazioni delle fatture (e note di credito/debito) emesse, ricevute e registrate nel trimestre dovranno comprendere almeno:
a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
b) la data ed il numero della fattura;
c) la base imponibile;
d) l’aliquota applicata;
e) l’imposta;
f) la tipologia dell’operazione.
Gli obblighi di conservazione dei documenti informatici ai fini della loro rilevanza fiscale, previsti dall’art. 3 del Decreto Mef 17 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio. Un Provvedimento del Diretto dell’Agenzia delle Entrate stabilirà i tempi di applicazione di tale ultima disposizione anche con riferimento all’obbligo di comunicazione e di esibizione delle scritture e dei documenti rilevanti ai fini tributari, di cui al successivo art. 5 del citato Dm. 17 giugno 2014.
La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (mensili o trimestrali) viene prevista all’interno dell’art. 21-bis, introdotto ex novo all’interno del citato Dl. n. 78, mantenendo fermi gli ordinari termini di versamento dell’Iva dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate, mensili o trimestrali.
La comunicazione in questione è presentata anche nell’ipotesi di liquidazione a credito dell’Iva, mentre per chi gestisce le contabilità separate è possibile presentare una sola comunicazione riepilogativa per ciascun trimestre.
Esito controlli comunicazioni
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente o del suo intermediario gli esiti derivanti dall’esame dei dati di cui al nuovo art. 21 sopra citato, la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni inviate, nonché la coerenza dei versamenti dell’Iva rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell’esito con modalità previste con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, potendo fornire i chiarimenti necessari od operare segnalazioni, o ancora ravvedersi.
Sanzioni
L’art. 11 del Dlgs. n. 471/97 è integrato prevedendo, per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, prevista dal nuovo art. 21 del Dl. n. 78/10, una sanzione di 25 Euro, con un massimo di 25.000 Euro.
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche di cui al nuovo art. 21-bis dello stesso Dl. n. 78/10 è punita invece con una sanzione da 5.000 a 50.000 Euro.
Riepilogando, a partire dal 1° gennaio 2017, gli Enti Locali, con riferimento ai propri servizi Iva, dovranno tenere conto delle seguenti nuove scadenze:
- 28 febbraio 2017: scadenza invio telematico Dichiarazione Iva 2017 (anno 2016)
- 31 maggio 2017/31 agosto 2017/30 novembre 2017/28 febbraio 2018 (e anche per gli anni futuri): scadenza presentazione Comunicazioni relative:
a) a fatture e note di credito/debito emesse, ricevute e registrate nel trimestre precedente;
b) a dati delle liquidazioni periodiche (con modalità da definire da apposito Decreto, da comprendere eventuali esoneri per le fatture emesse e ricevute in formato elettronico),
pena l’applicazione delle sopra citate sanzioni;
- (dal 2018) 30 aprile: scadenza invio telematico Dichiarazione Iva anno precedente.
Art. 5 – Dichiarazione “integrativa a favore”
La norma in esame riveste particolare importanza perché sostanzialmente consente, anche agli Enti Locali, di poter reinviare una dichiarazione fiscale a titolo di “integrativa a favore” anche dopo il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello a cui la dichiarazione si riferisce, purché entro i termini previsti per l’accertamento.
In realtà, considerando che gli Enti Locali sono esclusi da Ires ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Dpr. n. 917/86, l’interesse concreto per tale norma è soprattutto legato ai crediti da Modello 770 e soprattutto da Dichiarazione Irap, considerando che, riguardo alla Dichiarazione Iva, pur essendo consentito il reinvio della “integrativa a favore” nel termine “lungo” di cui sopra, non è poi possibile procedere alla compensazione, con Modello F24, dell’eventuale maggior credito generato dalla dichiarazione “integrativa a favore” se reinviata oltre il “vecchio” termine, vigente fino a oggi e sopra ricordato, della dichiarazione relativa all’anno successivo.
Dichiarazione Irap “iaf”
In merito invece alla Dichiarazione Irap (ed al Modello 770), la compensazione con Modello F24 è ammessa purché con debiti formatisi dall’anno successivo a quello di reinvio della dichiarazione.
Ad esempio, mentre entro lo scorso 30 settembre 2016 un Ente Locale avrebbe potuto reinviare la Dichiarazione Irap 2015 “integrativa a favore” potendo recuperare un credito Irap dell’anno 2014 da poter poi compensare da subito con i versamenti mensili successivi alla presentazione della Dichiarazione, dovendo invece presentare necessariamente istanza di rimborso per le annualità precedenti, a partire da oggi lo stesso Ente potrà, entro il 31 dicembre 2016, reinviare le Dichiarazioni Irap “integrative a favore” entro i termini di decadenza per l’accertamento di cui all’art. 43 del Dpr. n. 600/73 (quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione), ossia riferite anche agli anni 2011-2012-2013-2014).
E’ consigliabile pertanto approfittare dell’occasione per operare una nuova verifica dei modelli dichiarativi Irap pregressi entro la fine del 2016.
Nello specifico, riguardo alle Dichiarazioni dei redditi, Irap e Modello 770, viene modificato il Dpr. n. 322/98 sostituendo i commi 8 e 8-bis dell’art. 2.
L’eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni “integrative a favore” può essere utilizzato in compensazione tramite Modello “F24”.
Al riguardo, dovrà essere chiarito, con riferimento agli Enti Locali che applicano il metodo retributivo Irap, se lo stesso discorso vale anche per le compensazioni verticali Irap da Irap operate semplicemente versando di meno sugli acconti mensili successivi alla presentazione della Dichiarazione Irap, non essendo prevista in tal caso la compensazione tramite Modello “F24”.
Inoltre, se la Dichiarazione “integrativa a favore” è presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, il credito di cui sopra può essere utilizzato in compensazione con Modello “F24”, ma solo rispetto al versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa a favore.
Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione “integrativa a favore” è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante da detta dichiarazione integrativa, nonché l’ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.
Dichiarazione Iva “iaf”
Riguardo alle Dichiarazione Iva, viene da una parte previsto che anche queste possano essere reinviate come “integrative a favore” entro i termini di decadenza per l’accertamento di cui all’art. 57 del Dpr. n. 633/72 (quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione), ossia riferite anche agli anni 2011-2012-2013-2014), ma soltanto l’eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione tramite Modello “F24”, ovvero chiesto a rimborso.
Di fatto quindi la norma non estende la possibilità di recuperare l’Iva mediante il meccanismo dichiarativo anche su annualità rientranti nel periodo “lungo” previsto per l’accertamento e di cui all’art. 57 del Dpr. n. 633/72 e pertanto il reinvio delle Dichiarazioni Iva “integrative a favore” per detti periodi di fatto è utile soltanto a comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare del credito che si intende recuperare, dovendo poi però seguire percorsi diversi dalla compensazione tramite Modello “F24” o dalla richiesta di rimborso mediante dichiarazione.
C’è da chiedersi quindi quale sia la reale utilità di tale norma …
Riepilogando, limitando il discorso alle Dichiarazioni Iva e Irap (ma anche Modello 770 per le ritenute), le uniche di interesse per l’Ente Locale:
- Dichiarazione Irap “iaf” (o Modello 770): reinviabile entro i termini di cui all’art. 43 del Dpr. n. 600/73, se reinviata entro il termine di presentazione della dichiarazione riferita all’anno successivo la compensazione può avvenire da subito, una volta operato il reinvio, se invece viene reinviata entro il termine “lungo” di cui sopra la compensazione può avvenire solo su debiti maturati dall’anno d’imposta successivo;
- Dichiarazione Iva “iaf”; reinviabile entro i termini di cui all’art. 57 del Dpr. n. 633/72, ma di fatto la compensazione è limitata alle dichiarazioni reinviate entro il termine di presentazione della dichiarazione riferita all’anno successivo, se invece viene reinviata entro il termine “lungo” di cui sopra la compensazione non può avvenire.
di Francesco Vegni




