Nella Delibera n. 31 del 2 novembre 2016, la Sezione Autonomie della Corte dei conti chiarisce come il riaccertamento straordinario dei residui rappresenti un essenziale punto di partenza per l’avvio della contabilità armonizzata. In particolare, la Sezione rileva la correttezza procedimentale di questa operazione, è apportatrice di conseguenze sia proprie, nella specie l’emersione di un adeguato livello di veridicità dei conti, sia prospettiche, attesa l’incidenza della stessa su taluni istituti contabili innovativi quali il fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo pluriennale vincolato: il tutto nella direzione di una maggiore trasparenza delle gestioni.
La Sezione specifica che il lavoro di analisi che ha svolto tende a verificare in che misura possano dirsi ben impostati gli adempimenti prodromici al conseguimento dei predetti obiettivi. Ciò in una duplice ottica, avendo riguardo, per un verso, agli atti nei quali concretamente sono stati compendiati i passaggi procedimentali, puntualmente disciplinati dalle norme, e per altro ai dati finanziari aggregati, sìda riscontrare, su quel piano, il grado di conseguimento delle finalità perseguite dal Legislatore.
Dunque, nella Delibera in questione, per prima cosa viene ricostruito brevemente il quadro normativo di riferimento per gli Enti Locali all’indomani dell’entrata a regime del nuovo sistema di contabilità armonizzata ed in particolare le disposizioni che gli Enti hanno applicato per l’operazione di riaccertamento straordinario dei residui e la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione, a seguito dell’individuazione del “Fpv” e del “Fcde”.
Alla ricostruzione del quadro normativo di riferimento segue una breve disamina delle principali Deliberazioni adottate dalla Sezione delle Autonomie, che più volte è intervenuta a tracciare linee guida con Delibere di indirizzo specificamente finalizzate a fornire agli Enti territoriali uno strumento di orientamento per affrontare adeguatamente, in un primo momento, le operazioni propedeutiche ad un corretto avvio dell’armonizzazione contabile e successivamente per operare in modo conforme agli adempimenti richiesti dall’entrata a regime della riforma.
Alle risultanze delle verifiche svolte dalle Sezioni regionali si affiancano gli esiti dello scrutinio delle Deliberazioni con le quali le Giunte hanno provveduto all’approvazione del riaccertamento straordinario dei residui.
L’analisi condotta ha evidenziato fra l’altro come, relativamente alla costituzione del “Fcde”,strumento di assoluta centralità nell’ambito del nuovo sistema, solo in poche Delibere, tra quelle esaminate, si dia motivatamente conto dei criteri rilevanti ai fini dell’accantonamento, quali l’individuazione tra i residui attivi conservati delle specifiche partite che possono dar luogo a crediti di difficile esazione e la determinazione dell’indice di inesigibilità e della percentuale di svalutazione applicata. Dalla lettura delle Delibere in cui ciò è avvenuto è possibile dedurre che il criterio più diffusamente applicato sia stato quello della media semplice dei singoli rapporti considerati nel quinquennio 2010-2014, ottenuti dal rapporto fra incassi annui in conto residui ed importo dei residui attivi iniziali. Infine, di assoluto interesse si è dimostrata la circostanza che le differenti modalità registrate nell’approccio con l’operazione di riaccertamento non risultano assolutamente correlate alle dimensioni demografiche degli Enti ed al carattere più o meno strutturato degli stessi. Poi, la Sezione ha condotto l’analisi dei dati raccolti attraverso il“Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui” di 4.463 Enti. Il temuto effetto di default diffuso, che aveva suscitato non poche preoccupazioni, non sembra abbia assunto le dimensioni ipotizzate.Dai dati, ancorché riferiti ad un numero limitato ma significativo di Enti, emerge che solo per il 19% degli Enti esaminati si è avuto un extra-deficit da riaccertamento.
Dall’esame dei dati da consuntivo 2015 condotto per testare il livello di adeguatezza della prima applicazione del principio della competenza potenziata nell’impostazione dei bilanci, il riaccertamento straordinario non sembra sia riuscito a modificare sostanzialmente la situazione di partenza per quel che riguarda una compiuta revisione dei residui attivi. Il significativo volume di crediti pregressi, che influenzano i risultati di amministrazione, non è stata interessata da una movimentazione congrua rispetto a quella parallela dei residui passivi ed ha continuato a segnare il fattore di equilibrio nominale nelle partite del saldo di fine esercizio. Situazione questa che richiede un’attenta analisi della sussistenza delle ragioni di credito e, parallelamente, nel caso di ingravescente rischio di inesigibilità, di una adeguata svalutazione dei crediti.In secondo luogo, la persistente formazione di cospicui residui dalla competenza, sia per gli stanziamenti di entrata, sia per gli stanziamenti di spesa, fa ipotizzare criticità nella costruzione delle previsioni di bilancio e delle imputazioni secondo il criterio della esigibilità e cioè in funzione della scadenza delle obbligazioni. Più nel dettaglio, per i residui passivi di conto capitale, la constatazione che oltre il 50% degli impegni non ha dato luogo a pagamenti porta ad ipotizzare difficoltà nell’applicazione della disciplina della costituzione e gestione del “Fpv” e,correlativamente, di un’attenta programmazione della spesa per gli investimenti. Più in generale,la persistente formazione dei residui delle entrate fa sorgere non poche perplessità sulla riconosciuta facoltà per gli Enti di fare ricorso al meccanismo “semplificato” per la verifica della adeguatezza del “Fcde” nel rendiconto, come introdotto dal secondo Decreto correttivo dei principi contabili applicati del 20 maggio 2015, visto che non ha trovato riscontro nei dati esaminati la presunta equivalenza fra residui smaltiti e residui di nuova formazione.
Infine, nella dinamica delle poste che compongono il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015,
in disparte il dato anomalo riferito a 2 ambiti regionali che hanno ridotto in consistente misurala quota vincolata, nella maggior parte delle aree considerate le variazioni della parte vincolata subiscono oscillazioni contenute.
Una situazione, quella dell’avanzo vincolato, che va letta anche in coordinamento logico con gli sviluppi della gestione del “Fpv” del conto capitale che, a fine esercizio 2015, si incrementa di 254 milioni, diversamente da quanto accade per il “Fpv” di parte corrente, che ha registrato una larga utilizzazione.
La lettura di questo dato fa ipotizzare un impiego non ottimale delle risorse e, viceversa, il ricorso alla prassi di imputare tutte le spese all’esercizio in corso, demandando al riaccertamento dei residui e al rendiconto l’emergere della consistenza del “Fpv” non adeguatamente valorizzato in fase previsionale. Una corretta programmazione ed esecuzione dei lavori porterebbe invece a limitare la formazione del “Fpv” di spesa al termine dell’esercizio, riducendo anche il rischio che gli impegni ad esso correlati negli esercizi futuri non trovino copertura nel corrispondente “Fpv” di entrata,tenendo conto che solo con la nuova legge di bilancio si conoscerà se ed in che misura il “Fpv” entrerà a far parte del saldo 2017-2019.
In conclusione, sembra che il processo di armonizzazione, nella prima fase di applicazione generalizzata, abbia fatto registrare un forte attrito nell’operare lo “scorrimento” tra 2 sistemi di contabilità marcatamente diversi. Un attrito che, al di là delle complessità tecnica, è stato determinato dalla situazione dei conti pregressi sui quali in non pochi casi l’impatto dell’operazione “verità” è risultato insostenibile.




