Nella Sentenza n. 11270 del 14 novembre 2016 del Tar Lazio, un Consorzio ha impugnato la Delibera dell’Anac con la quale è stata accertata l’inconferibilità, ai sensi dell’art. 16 del Dlgs. n. 39/13, dell’incarico di Presidente del Consorzio ad un Avvocato che alla data del conferimento ricopriva la carica di Sindaco di un Comune, e si è ordinato al Responsabile per la prevenzione della corruzione del Consorzio di avviare il procedimento di contestazione della causa di inconferibilità, di dichiarare la nullità della nomina e di irrogare la sanzione di cui all’art. 18 del Dlgs. n. 39/13.
I Giudici laziali affermano che solo al Rpc dell’Ente spetta il compito, ove ne ravvisi i presupposti, di dichiarare la nullità di conferimento dell’incarico e la sussistenza della responsabilità dell’Organo che lo ha conferito. Inoltre, il potere dell’Autorità non può sconfinare oltre l’alveo delle attribuzioni ad essa conferite dalle disposizioni di rango primario e può al più esprimere “il proprio qualificato orientamento al naturale destinatario, invitandolo ad adottare, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le determinazioni a cui era tenuto nel rispetto delle disposizioni di legge in tema di inconferibilità o incompatibilità”.
Dunque, il potere di dichiarare la nullità di un incarico ritenuto inconferibile e di assumere le conseguenti determinazioni appartiene soltanto al Responsabile per la prevenzione della corruzione dell’Ente, e non anche all’Anac.




