Con la Nota n. 67545 del 19 dicembre 2016 dell’Ufficio per l’Organizzazione ed il Lavoro pubblico-Dipartimento della Funzione pubblica, sono state ripristinate – ai sensi dell’art. 1, comma 234, della Legge n. 208/2015 – le regolari facoltà assunzionali della Regione Umbria.
Il Provvedimento va a braccetto con l’analoga Nota n. 66110 del 13 dicembre 2016 con la quale era stato disposto lo sblocco delle assunzioni anche per gli Enti Locali delle Regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Molise e Puglia.
Prima ancora Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Sardegna e Veneto avevano incassato il “via libera” disposto dalle Note n. 37870 del 18 luglio 2016, n. 42335 dell’11 agosto 2016 e n. 51991 del 10 ottobre 2016.
Gli unici Enti Locali ad essere ancora interessati dal blocco delle assunzioni connesso ai processi di mobilità del personale in soprannumero degli Enti di Area vasta (Province e Città metropolitane), sono pertanto quelli situati in Liguria. In questa Regione, infatti, la percentuale di ricollocamento del personale è ferma a quota 92,5%.
In tutte le altre Regioni invece, come anticipato, sono da considerarsi ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione di personale riferite alle annualità 2015 e 2016 e quelle anteriori al 2015, nel rispetto della normativa vigente e nel limite delle risorse disponibili.
Inoltre, come specificato dal Dipartimento della Funzione pubblica, nel caso in cui sia stato assegnato nella Fase 1 (o sarà assegnato a conclusione della Fase 2) personale destinatario delle procedure di mobilità di cui al Dm. 14 settembre 2015, le risorse disponibili devono essere calcolate anche tenendo conto della normativa prevista per finanziare le assunzioni di tale personale.
Restano ferme le specifiche discipline previste per i docenti (art. 16, comma 1-ter, Dl. n. 113/16) e per gli Enti e le Aziende del Servizio sanitario nazionale che, in applicazione dell’art. 6, comma 7, del Dlgs. n. 178/12, devono assumere con procedure di mobilità il personale della Cri.




