Nella Sentenza n. 21176 del 19 ottobre 2016 della Corte di Cassazione, 2 contribuenti hanno impugnato un accertamento sulla revisione del classamento catastale di alcune unità immobiliari effettuata in base all’art. 1, comma 335, della Legge n. 311/04. In particolare, i contribuenti avevano segnalato l’incompetenza del Dirigente comunale a chiedere la revisione, essendo questa una facoltà secondo gli stessi riservata alla Giunta.
La Suprema Corte rileva che, in materia di revisione del classamento catastale, la richiesta del Comune agli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio ai sensi dell’art. 1, comma 335 della Legge n. 311/04, è un atto interno che non costituisce il fondamento dell’azione amministrativa, essendo previsto al solo fine di facilitarla. Pertanto, in caso di eventuali vizi dell’atto, il diritto di rivalsa è riservato esclusivamente all’Ente e non ai contribuenti interessati.




