Nella Sentenza n. 12069 del 2 dicembre 2016 del Tar Lazio, un’Associazione temporanea di imprese, seconda classificata in una gara bandita da una Società pubblica per l’esecuzione dei lavori di adeguamento di un tratto di una strada statale, censura l’intervenuta modifica della Commissione di gara in fase avanzata della procedura, lamentando la violazione dell’art. 2 del Dlgs. n. 163/06, in termini di lesione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione.
I Giudici ritengono totalmente legittima l’intervenuta modifica della Commissione – nel caso di specie, sostituzione del Presidente e del Rup – in quanto la legittimità della revisione della composizione dell’Organo giudicatore deve ritenersi legittima laddove tale scelta della stazione appaltante sia giustificata da esigenze di rapidità e continuità dell’azione amministrativa, ovvero si sia resa necessaria in ragione del trasferimento o mobilità dei dipendenti componenti la Commissione medesima.





