Pubblico impiego: non c’è demansionamento se non muta l’area professionale ma solo i compiti

Nella Sentenza n. 2011 del 26 gennaio 2017 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che nel pubblico impiego contrattualizzato non si applica l’art. 2103 del Cc., essendo la materia disciplinata compiutamente dall’art. 52 del Dlgs. n. 165/01, che assegna rilievo, per le esigenze di duttilità del servizio e di buon andamento della Pubblica Amministrazione, solo al criterio dell’equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai Contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita.

In particolare, nel caso di specie, un dipendente pubblico, aveva adito il Tribunale ordinario per sentir condannare il proprio Comune al risarcimento dei danni subìti per gli effetti derivati dal mutamento organizzativo in forza del quale era stato spostato dal Settore “Manutenzione e Ambiente”, di cui era responsabile, al Settore “Protezione civile, sicurezza del territorio e tutela del patrimonio”, sempre in funzione di preposto. Secondo la Suprema Corte non è ravvisabile alcuna violazione dell’art. 52 del Dlgs. n. 165/01 qualora le nuove mansioni rientrino nella medesima area professionale prevista dal contratto collettivo. Il Dlgs. n. 165/01 ha disciplinato interamente la materia delle mansioni all’art. 52, e, al comma 1, ha sancito il diritto del dipendente ad essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi. L’art. 52, comma 1, specifica un concetto di equivalenza “formale”, ancorato cioè ad una valutazione demandata ai Contratti collettivi, e non sindacabile da parte del Giudice. Ne segue che, condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della Contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità specifica che il lavoratore possa avere acquisito in una precedente fase del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione. Dunque, se mutano i compiti ma non l’area professionale non c’è demansionamento.