“Decreto Milleproroghe”: le disposizioni fiscali di interesse per gli Enti Locali contenute nella Legge di conversione

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2017 (S.O. n. 14) la Legge 27 febbraio 2017, n. 19, di conversione del Dl. n. 244/16, rubricato “Proroga e definizione di termini” (c.d. “Decreto Milleproroghe”).

Numerose le novità di interesse per le Amministrazioni locali: dall’ennesima proroga riguardante l’avvio definitivo del “Sistri”, alle deroghe e misure straordinarie pensate per favorire la ripresa dei territori colpiti dal sisma, alla proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato. Esteso l’obbligo di tagliare del 10% gli emolumenti corrisposti dalle P.A. ai componenti degli Organi di indirizzo, direzione e controllo, così come anche i termini concessi per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola.

Quanto alle disposizioni di natura fiscale, al di là dell’annunciata proroga, fino a fine anno 2017, degli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni e servizi attraverso i Modelli Intrastat, l’unica novità ritenuta di stretto interesse per gli Enti Locali è la seguente:

Art. 14-ter – Comunicazione semestrale della fatture attive analogiche

Con una modifica all’art. 4, comma 4, del Dl. n. 193/16, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/16, si dispone che per il 2017 le Comunicazioni delle fatture (nel caso degli Enti Locali, delle sole fatture analogiche attive) di cui all’art. 21 del Dl. n. 78/10, come modificato dallo stesso art. 4, possono essere effettuate, rispettivamente:

– per il primo semestre 2017, entro il 16 settembre 2017 (18 settembre, cadendo il 16 di sabato);

– per il secondo semestre 2017, entro il mese di febbraio 2018.

Tutto ciò a meno che non si eserciti, entro il 31 marzo 2017, l’opzione di cui all’art. 1, comma 3, Dlgs. n. 127/15, per la trasmissione telematica dei dati delle fatture. In tal caso viene meno l’adempimento suddetto, sostituito da quello trimestrale previsto da tale ultima norma (vedi Circolare n. 1/E del 2017).

Resta fermo invece l’obbligo di effettuare trimestralmente le Comunicazioni dell’esito delle liquidazioni periodiche, di cui all’art. 21-bis del Dl. n. 78/10, introdotto ex novo dallo stesso art. 4, del Dl. n. 193/16, entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

 

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