Controversia su procedura selettiva per conferimento incarico dirigenziale “a contratto”: giurisdizione è del Giudice ordinario

Nella Sentenza n. 1549 del 4 aprile 2017 del Consiglio di Stato, venivano impugnati gli atti della procedura selettiva indetta da un Comune per il conferimento di incarico dirigenziale “a contratto” ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Dlgs. n. 267/00 nell’Area Economico-finanziaria. Il ricorrente contestava il mancato scorrimento della graduatoria di un precedente concorso per un posto di Dirigente della medesima area svoltosi nel 2010 nel quale si era collocato tra gli idonei non vincitori.

I Giudici chiariscono che è devoluta alla giurisdizione del Giudice ordinario la controversia originata dall’impugnazione di atti di una procedura selettiva finalizzata al conferimento di incarichi dirigenziali a carattere non concorsuale, laddove per concorso si intende la procedura di valutazione comparativa sulla base dei criteri e delle prove fissate in un bando da parte di una commissione esaminatrice con poteri decisori e destinata alla formazione di una graduatoria finale di merito dei candidati. Mentre, al di fuori di questo schema, l’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico costituisce l’esito di una valutazione di carattere discrezionale, che rimette all’Amministrazione la scelta, del tutto fiduciaria, del candidato da collocare in posizione di vertice, ancorché ciò avvenga mediante un giudizio comparativo tra curriculum diversi.