Corte di Cassazione – Sentenza Sezione 5 n. 16534 del 13 giugno 2017
Nel caso in cui un Comune ponga in essere meri atti di disposizione del proprio patrimonio e successivamente lo ceda a terzi, l’operazione di cessione non può essere assoggettata ad Iva ma sconta l’Imposta di registro proporzionale, per mancanza del requisito soggettivo Iva in capo al Comune, ai sensi dell’art. 4 del Dpr. n. 633/72.
E’ quanto sancito dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 16534 del 13 giugno 2017, pubblicata lo scorso 5 luglio 2017, di condanna in solido di un importante Comune
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