Nella Sentenza n. 1104 del 6 ottobre 2017 del Tar Piemonte, i Giudici si esprimono sui compensi degli Avvocati pubblici. Nello specifico, affermano che corrisponde ai criteri di ragionevolezza equiparare gli Avvocati dell’Avvocatura pubblica a quelli del libero Foro, per quanto riguarda l’attività da essi svolta in giudizio, fermi restando i rapporti interni tra l’Avvocato pubblico e l’Ente datore di lavoro. Di conseguenza laddove, come nel caso di specie, risulti vittoriosa un’Amministrazione pubblica difesa da un Avvocato iscritto all’Elenco speciale, la formula comunemente utilizzata nella parte dispositiva “oltre oneri accessori di legge”, deve essere intesa nel senso che devono essere corrisposti, dalla parte soccombente, i c.d. “oneri riflessi” nella misura di legge, in luogo dei contributi alla Cassa di previdenza e dell’Iva dovuti nella misura di legge all’Avvocato del libero Foro.




