Nella Sentenza n. 111 del 5 ottobre 2017 della Corte dei conti Abruzzo, la questione controversa in esame riguarda un debito fuori bilancio pari all’importo corrisposto da un Ente Parco nazionale che aveva affidato il patrocinio di una causa ad un legale del libero Foro anziché avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato. La Sezione rileva che l’art. 43 del Rd. n. 1611/33 consente agli Enti patrocinati dall’Avvocatura dello Stato di non avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, ma deve trattarsi di casi speciali ed inoltre deve essere adottata una motivata Delibera da sottoporre agli Organi di vigilanza. In sostanza, la Sezione chiarisce che se non c’è una speciale ragione per non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato, non è consentito sostenere il costo supplementare della parcella di un Legale del libero Foro. Se invece una speciale ragione sussiste, va adeguatamente illustrata nella Delibera di affidamento a detto legale. Dunque, risponde di danno erariale il Funzionario che adotti l’atto di conferimento al Legale esterno senza motivare compiutamente l’eccezione alla regola.




