Nella Delibera n. 62 del 21 novembre 2017 della Corte dei conti Friuli Venezia Giulia, viene chiesto un parere sulla possibilità di individuare la copertura per gli oneri derivanti da attività tecniche connesse alla realizzazione di lavori pubblici effettuate da personale interno, anche di qualifica dirigenziale, nell’ambito della voce “spese tecniche” del quadro economico dell’opera. In sostanza, il problema interpretativo che sta alla base della richiesta in esame riguarda la possibilità di applicare il disposto dell’art. 113, comma 1, del Dlgs. n. 50/16, ad una stazione appaltante che adotta una contabilità di tipo economico. La Sezione chiarisce che il ricorso all’applicazione dell’art. 113, comma 1, è da ritenersi ammissibile, anche nell’ambito di una stazione appaltante in regime di contabilità economica, a condizione che l’Ente osservi tutte le cautele al fine di garantire il rispetto dei limiti relativi al costo del personale stabiliti dalla legge e dalla programmazione regionale e di evitare peggioramenti nel medio/lungo termine delle situazioni di criticità attuali.




