Nella Sentenza n. 28975 del 4 dicembre 2017 della Corte di Cassazione, un dipendente pubblico veniva licenziato per giusta causa in seguito ad una varietà di attività remunerative esterne in assenza della previa autorizzazione della propria Amministrazione di appartenenza. Il lavoratore proponeva ricorso contro l’illegittimità del licenziamento. La Suprema Corte osserva che l’art. 53, comma 7, del Dlgs n. 165/01, nel disporre che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza, prevede che, in caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità
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