Formazione professionale: per Palazzo Spada costituisce un pubblico servizio

Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 5086 del 14 ottobre 2014, ha statuito che l’attività di formazione costituisce un pubblico servizio, il cui affidamento ad un soggetto privato dà vita ad un rapporto di tipo concessorio. Nella fattispecie in esame i rapporti intercorrenti tra una Regione e un Associazione avrebbero dovuto essere ricondotti dal Tar nell’ambito della concessione e non in quello dell’appalto di pubblico servizio. Infatti l’Associazione, lungi dallo svolgere un’attività di impresa a vantaggio dell’Amministrazione, ha ricevuto fondi per rendere un servizio di interesse generale a vantaggio degli utenti, operando quale longa manusdell’Amministrazione stessa. In questi termini, del resto, è espressamente qualificata dall’art. 15 della Lr. n. 18/09, l’attività di formazione professionale in questione.

Quindi – attese le caratteristiche del rapporto trilaterale venutosi a creare tra Regione, Associazione ed utenza – lo stesso deve essere ricondotto alla fattispecie di cui all’art. 12 della legge fondamentale sul procedimento amministrativo, e cioè alla concessione di sovvenzioni e non a quella dell’appalto di servizi. Il riparto di giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata. Dunque, qualora si controverta, per motivi attinenti all’inadempimento delle prescrizioni alle quali il beneficio era stato subordinato, in ordine alla legittimità della revoca del contributo concesso, o della decadenza dal medesimo, o ancora della ripetizione degli importi già erogati, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Pertanto nel caso di specie la giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario.

 

 

Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 5086 del 14 ottobre 2014, ha statuito che l’attività di formazione costituisce un pubblico servizio, il cui affidamento ad un soggetto privato dà vita ad un rapporto di tipo concessorio. Nella fattispecie in esame i rapporti intercorrenti tra una Regione e un Associazione avrebbero dovuto essere ricondotti dal Tar nell’ambito della concessione e non in quello dell’appalto di pubblico servizio. Infatti l’Associazione, lungi dallo svolgere un’attività di impresa a vantaggio dell’Amministrazione, ha ricevuto fondi per rendere un servizio di interesse generale a vantaggio degli utenti, operando quale longa manusdell’Amministrazione stessa. In questi termini, del resto, è espressamente qualificata dall’art. 15 della Lr. n. 18/09, l’attività di formazione professionale in questione.

Quindi – attese le caratteristiche del rapporto trilaterale venutosi a creare tra Regione, Associazione ed utenza – lo stesso deve essere ricondotto alla fattispecie di cui all’art. 12 della legge fondamentale sul procedimento amministrativo, e cioè alla concessione di sovvenzioni e non a quella dell’appalto di servizi. Il riparto di giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata. Dunque, qualora si controverta, per motivi attinenti all’inadempimento delle prescrizioni alle quali il beneficio era stato subordinato, in ordine alla legittimità della revoca del contributo concesso, o della decadenza dal medesimo, o ancora della ripetizione degli importi già erogati, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Pertanto nel caso di specie la giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario.